Cos’è il rating di legalità
Il rating di legalità, introdotto nel 2012 con l’obiettivo di promuovere comportamenti etici e trasparenti nel mercato, si fonda su un’idea semplice ma ambiziosa: misurare e valorizzare il rispetto di elevati standard di legalità attraverso un punteggio sintetico – da una a tre stelle – destinato a incidere sull’accesso a finanziamenti pubblici, procedure ad evidenza pubblica e credito bancario. Tuttavia, nel corso degli anni, la prassi applicativa e l’elaborazione giurisprudenziale hanno evidenziato alcune tensioni: da un lato, la necessità di garantire certezza e stabilità alle imprese virtuose; dall’altro, l’esigenza di evitare che il rating si riducesse a un mero “bollino” formale, sganciato da una verifica sostanziale e continuativa dei comportamenti aziendali.
In un contesto economico sempre più orientato ai criteri ESG e alla responsabilità sociale d’impresa, la legalità appare però destinata ad assumere una dimensione ulteriore che, da requisito squisitamente giuridico, la ridefinisce come presupposto della sostenibilità economica e istituzionale dell’impresa. La riforma del 2026 muove da questa sensibilità inserendosi nella medesima linea evolutiva.
La durata triennale: stabilità o irrigidimento?
Una delle innovazioni più significative è l’estensione della durata del rating da due a tre anni. La scelta risponde a un’esigenza di rafforzamento della spendibilità dell’attestazione, soprattutto nei rapporti con il sistema bancario e con la pubblica amministrazione. Una durata più ampia favorisce la programmazione e riduce l’onere amministrativo legato ai rinnovi ravvicinati.
Ma l’allungamento temporale pone anche una questione di equilibrio: come conciliare maggiore stabilità con l’esigenza di monitorare costantemente la legalità dell’impresa? Il legislatore regolamentare risponde rafforzando i presìdi di controllo e gli obblighi informativi. Questa scelta valorizza la dimensione della continuità aziendale: la sostenibilità – come la legalità – non è un evento puntuale ma un processo che si sviluppa nel tempo. La stabilità del rating premia dunque le imprese capaci di mantenere standard organizzativi elevati in modo strutturale.
Significativa, in questa prospettiva, è l’introduzione di un punteggio aggiuntivo per le imprese che abbiano ottenuto il rating in via continuativa per almeno tre rinnovi. Il premio alla continuità trasforma la compliance in un investimento reputazionale di lungo periodo: non si valorizza soltanto il possesso episodico dei requisiti, ma la stabilità strutturale del comportamento virtuoso. Il rating diventa così uno strumento che misura la storia dell’impresa, non soltanto la sua fotografia attuale.
L’ampliamento dei motivi ostativi: verso una legalità integrata
Un altro asse innovativo riguarda il rafforzamento dei motivi ostativi. La disciplina del 2026 amplia e sistematizza le ipotesi rilevanti, includendo un catalogo articolato di reati – dai delitti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ai reati tributari, fino a quelli in materia di sicurezza sul lavoro e bancarotta – nonché misure di prevenzione e provvedimenti giudiziari anche non definitivi in determinati casi. La scelta del regolatore appare volta a valorizzare la dimensione preventiva dell’istituto, con un inevitabile bilanciamento tra presunzione di innocenza e tutela dell’affidabilità del mercato, il rating infatti estende il perimetro di rilevanza alla fase cautelare o all’esercizio dell’azione penale per specifiche fattispecie.
Ancora più interessante è l’integrazione tra profili penali, concorrenziali, consumeristici, fiscali e contributivi. I provvedimenti sanzionatori definitivi dell’Autorità antitrust o per pratiche commerciali scorrette, così come le violazioni tributarie o in materia di sicurezza sul lavoro, assumono rilievo ostativo. Ne emerge una concezione unitaria della “legalità d’impresa”, che supera la tradizionale distinzione tra legalità penale e correttezza amministrativa o concorrenziale.
In questa prospettiva, il rating si avvicina sempre più a un indicatore di sostenibilità istituzionale: un’impresa coinvolta in gravi violazioni non è soltanto irregolare, ma è anche esposta a rischi reputazionali e finanziari che incidono sulla sua stabilità e sulla fiducia degli stakeholder.
Il rating diventa, in tal senso, un indicatore sintetico di affidabilità sistemica.
I requisiti premiali: dalla regolarità alla cultura organizzativa
Se i motivi ostativi rafforzano la dimensione negativa (assenza di illeciti), i requisiti premiali esprimono la parte più evolutiva della riforma. L’incremento del punteggio è collegato non soltanto a condotte conformi alla legge, ma all’adozione di modelli organizzativi e strumenti di prevenzione: modelli 231, sistemi di tracciabilità dei pagamenti, certificazioni in ambito di responsabilità sociale, modelli anticorruzione, adesione a protocolli di legalità e white list.
La novità sostanziale è che si premia la capacità organizzativa dell’impresa di prevenire il rischio, non semplicemente l’assenza di contestazioni. In particolare, il riconoscimento di valore ai modelli di responsabilità sociale, alle certificazioni ambientali e ai sistemi di governance anticorruzione mostra un evidente punto di contatto con le politiche di sostenibilità. Il rating incentiva l’integrazione tra legalità e gestione responsabile, favorendo l’adozione di assetti organizzativi coerenti con gli standard ESG e valorizzando un approccio strutturale e integrato alla compliance.
Il rating si trasforma così in un volano di diffusione di modelli di governance avanzati, contribuendo indirettamente all’innalzamento degli standard complessivi del mercato.
Particolarmente significativa è anche la previsione della riduzione del punteggio in presenza di annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici per gravi inadempienze. L’istituto si conferma dinamico: non è acquisito una volta per tutte, ma può essere rimodulato alla luce del comportamento concreto dell’impresa nel tempo.
Obblighi informativi e responsabilità continua
La riforma accentua in modo deciso gli obblighi di comunicazione a carico dell’impresa. Ogni evento che incida sui requisiti obbligatori o premiali deve essere comunicato entro trenta giorni. La violazione di tali obblighi può comportare revoca, annullamento, riduzione del punteggio e, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di presentare una nuova domanda.
Qui si coglie una delle tensioni più interessanti della nuova disciplina: l’Autorità affida in larga misura al legale rappresentante la responsabilità di attestare e monitorare la permanenza dei requisiti. Questa impostazione richiama direttamente il principio di accountability che caratterizza i modelli di sostenibilità contemporanei: l’impresa non si limita a rispettare le regole, ma deve dimostrare nel tempo la coerenza del proprio assetto organizzativo.
La maggiore durata del rating, dunque, è controbilanciata da una più intensa responsabilizzazione richiedendo all’impresa un’autodichiarazione qualificata e una vigilanza interna permanente.
Procedimento, trasparenza e dimensione reputazionale
Sul piano procedimentale, restano centrali i termini di conclusione entro sessanta giorni e il sistema di verifiche incrociate con altre amministrazioni e con l’ANAC. L’elenco pubblico delle imprese titolari di rating, costantemente aggiornato, rafforza la dimensione reputazionale dell’istituto.
In un mercato in cui la reputazione costituisce un asset competitivo e un fattore determinante per l’accesso alla finanza sostenibile, la pubblicità del rating assume una funzione strategica: essa contribuisce a rendere visibile l’affidabilità dell’impresa nel tempo.
Interessante è anche la disciplina della pubblicità: l’impresa può dichiarare il punteggio conseguito, ma non può utilizzare il logo dell’Autorità. Si tutela così l’equilibrio tra valorizzazione reputazionale e prevenzione di indebite strumentalizzazioni.
Una trasformazione di paradigma
Nel suo complesso, il nuovo Regolamento segna una trasformazione di paradigma. Attraverso la leva reputazionale e l’accesso selettivo a benefici economici, l’Autorità promuove un modello di impresa strutturalmente orientato alla prevenzione del rischio, alla trasparenza e alla responsabilità.
In questa prospettiva, la legalità si conferma come fondamento della sostenibilità economica e istituzionale: non vi può essere impresa sostenibile senza assetti organizzativi solidi, sistemi di controllo efficaci e cultura della conformità.
Resta, naturalmente, aperta la questione dell’equilibrio tra tutela dell’affidabilità del mercato e garanzie dell’impresa. Ma proprio in questa tensione si coglie la cifra più innovativa della riforma: il rating di legalità diventa uno spazio in cui si incontrano diritto penale, diritto amministrativo, diritto della concorrenza, governance aziendale e – in modo sempre più evidente – politiche di sostenibilità.
La legalità, in questa prospettiva, non è più soltanto un requisito statico da possedere, bensì un processo organizzativo continuo. Il nuovo Regolamento consolida questa visione, trasformando il rating in un indicatore evolutivo della maturità istituzionale dell’impresa e in uno strumento di promozione di un mercato fondato su fiducia, merito, responsabilità e sostenibilità.
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