La Risp. a Consulenza giuridica n. 3 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 27 febbraio 2026, chiarisce il trattamento fiscale della voce di bilancio "Risconto contributi per copertura oneri amministrativi" nei fondi pensione. L'Agenzia, in particolare, conferma l'esclusione di tale voce dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20%, subordinandola al rispetto delle linee guida COVIP e a rigorosi obblighi di trasparenza.
Il quesito
Nel caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate, un'associazione rappresentativa di fondi pensione negoziali, ha richiesto chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale e dichiarativo della voce di bilancio denominata ''Risconto contributi per copertura oneri amministrativi''.
Tale voce raccoglie le eccedenze dei versamenti effettuati dagli associati (quote di adesione o associative) rispetto alle spese amministrative effettivamente sostenute nell'esercizio. Secondo gli schemi di statuto COVIP, tali somme hanno natura contributiva e sono destinate a coprire oneri futuri, senza confluire nelle posizioni individuali dei singoli iscritti. L’associazione istante chiedeva conferma dell’esclusione di tali eccedenze dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20% prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 252/2005.
La natura dei contributi e la gestione amministrativa
La COVIP ha chiarito che i versamenti ai fondi pensione possono essere contabilizzati come "Contributi per le prestazioni" (accreditati sulle posizioni individuali) o come "Contributi destinati a copertura oneri amministrativi". In quest’ultimo caso, le somme non danno luogo all'assegnazione di quote ma alimentano il saldo della gestione amministrativa. In situazioni transitorie, come la fase di avvio di un fondo, è ammesso il rinvio parziale dell'impiego di tali somme agli esercizi successivi tramite l’attivazione di un apposito risconto passivo. Tale modalità è considerata coerente con la natura contributiva dei versamenti, distinguendoli dai rendimenti finanziari della gestione.
Il regime fiscale dell'imposta sostitutiva
L'art. 17 del D.Lgs. 252/2005 assoggetta i fondi pensione a un'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Come precisato dalla prassi amministrativa precedente (Circolare n. 70/E del 2007), la base imponibile è costituita dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, diminuito dei contributi versati. È fondamentale notare che i contributi devono essere assunti al lordo della quota destinata alla copertura delle spese, poiché la deducibilità per l'iscritto compete sull'intero importo versato. Di conseguenza, la quota per oneri amministrativi non deve incrementare le posizioni individuali né concorrere alla formazione della base imponibile come rendimento finanziario.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la voce ''Risconto contributi per oneri amministrativi'' deve essere esclusa dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva. Tuttavia, per evitare che tale contabilizzazione si traduca in un uso improprio volto ad abbattere indebitamente la base imponibile, l'Agenzia pone precise condizioni di coerenza con le istruzioni COVIP: l’esclusione, nello specifico, è legittima solo se l'ammontare del risconto corrisponde effettivamente a costi preventivati a budget ma non ancora sostenuti.
In conclusione, la natura contributiva delle somme permane anche in caso di rinvio temporale del loro utilizzo, a patto che la gestione sia trasparente, programmata e coerente con le finalità istituzionali del fondo.
Obblighi documentali e "sana e prudente gestione"
Per i professionisti che assistono i fondi pensione, la Risposta in commento delinea un rigoroso iter di compliance.
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