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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 27 febbraio 2026 n. 56, ha confermato l'irrilevanza fiscale per un investitore residente in Italia — nel caso specifico un ente di previdenza obbligatoria — coinvolto in un'operazione di fusione tra comparti di società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese.

La controversia verteva sulla possibilità di consolidare due comparti di una SICAV UCITS (destinata a investimenti quotati) all'interno di una SICAV RAIF (riservata a strumenti alternativi), entrambe gestite dalla medesima società e aventi la Cassa di previdenza come unico azionista. L'operazione, finalizzata a una maggiore efficienza gestionale, prevedeva l'estinzione dei comparti incorporati e il trasferimento degli strumenti finanziari al valore netto di inventario (NAV) certificato.

Le ragioni della neutralità

Secondo il parere dell'Amministrazione finanziaria, l'operazione di fusione non rientra in nessuna delle fattispecie impositive previste dall'articolo 10-ter della legge n. 77/1983. Nello specifico, la fusione è stata ritenuta neutrale poiché:

  • assenza di realizzo: non avviene alcuna distribuzione di proventi, riscatto, cessione o liquidazione delle quote in favore dell'investitore;
  • continuità dell'investimento: la Cassa di previdenza riceve le azioni dei nuovi comparti senza annullamento con liquidazione in natura dei titoli sottostanti;
  • differenza dallo "switch": l'operazione non è assimilabile alla conversione di quote (switch), che invece presuppone un rimborso seguito da una nuova sottoscrizione.

Disciplina per il futuro

Sebbene la fusione sia "fiscalmente trasparente" al momento dell'attuazione, l'Agenzia precisa che la tassazione verrà applicata al momento del futuro rimborso o cessione delle quote del comparto risultante. In tale sede, per determinare il reddito di capitale imponibile, si dovrà considerare la differenza tra il valore di uscita e il costo medio ponderato di acquisto delle quote originariamente detenute nel comparto assorbito. 

Fonte: Risp. AE 27 febbraio 2026 n. 56

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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