L’INPS, con Circ. 25 febbraio 2026 n. 20, ha fornito chiarimenti e istruzioni contabili in merito all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale con la quale è stato disposto che la disciplina dell'integrazione al trattamento minimo trovi applicazione anche per l'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo.
La sentenza della Consulta
La sentenza C.Cost. n. 94/2025 si riferisce all'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/84), ossia al trattamento pensionistico non reversibile liquidato nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nei fondi sostitutivi della medesima, nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata.
Prima della sentenza, l'INPS aveva riconosciuto l'integrazione al trattamento minimo in favore dei titolari dell'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema retributivo e con il sistema misto in presenza dei requisiti richiesti.
Con la pubblicazione della sentenza in commento risultano integrabili al trattamento minimo, secondo le specifiche disposizioni in materia, anche gli assegni ordinari di invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale:
Dunque, per effetto della sentenza della Corte Costituzione, la disciplina di cui all'integrazione al trattamento minimo trova applicazione anche per l'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo.
Inoltre, per gli assegni ordinari di invalidità non è prevista l'integrazione parziale al trattamento minimo né la c.d. cristallizzazione, ossia il mantenimento dell'assegno nella misura precedentemente goduta qualora vengano superati i limiti di reddito. Pertanto, il superamento dei limiti reddituali comporta l'esclusione dal diritto all'integrazione al trattamento minimo.
Effetti temporali della sentenza
L'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo, al ricorrere dei requisiti richiesti, è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025 (primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza), in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva.
Anche le richieste di integrazione al trattamento minimo avanzate, sia in sede di domanda di assegno ordinario di invalidità sia in sede di ricostituzione dell'assegno, successivamente al 9 luglio 2025 (data di pubblicazione della sentenza) e quelle giacenti a tale data devono essere esaminate secondo i medesimi criteri.
Invece, le richieste di integrazione al trattamento minimo già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale possono essere riesaminate su richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.
Istruzioni contabili
L'onere relativo all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità, liquidato con il sistema contributivo, riconosciuto per effetto del dispositivo contenuto nella sentenza in argomento, viene rilevato contabilmente ai conti in uso GAS30028 e GAS30012 nell'ambito della Gestione Assistenziale e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali e Assistenziali (GA) – contabilità separata Gestione degli oneri pensionistici (GAS).
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