Le aziende che occupano più di 50 dipendenti devono redigere un rapporto sulla situazione lavorativa maschile e femminile nell'azienda, mentre quelle occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.
Il documento va compilato telematicamente tramite un apposito modello (All. 1 DI 3 giugno 2024 n. 326) e trasmesso alle RSA - ogni 2 anni - entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
N.B. Le aziende che abbiano ancora in corso il caricamento dei dati relativi al biennio 2022/2023 devono provvedere entro il 15 marzo 2026.
Come inviare il nuovo rapporto
A partire dal 1° marzo 2026 sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Servizi Lavoro” sarà disponibile per la compilazione il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.
L’applicativo del Ministero permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento. A supporto degli utenti è stata creata un’apposita sezione dell’URP Online del Ministero.
Fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026.
Le sanzioni in caso di mancato invio
La mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 103 a € 516. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. L’Ispettorato nazionale del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a € 5000.
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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