Il DL 159/2025 (conv. in L. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, ha novellato diverse disposizioni che incidono sulla attività di vigilanza svolta dall'INL, introducendo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro, alcuni direttamente operativi, altri rimessi all'adozione di appositi decreti ministeriali.
L'INL, con Circ. 23 febbraio 2026 n. 1, fornisce pertanto le prime istruzioni operative in merito, esposte nei seguenti paragrafi.
Badge di cantiere
L'art. 3, recante “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e patente a crediti”, dispone al art. 3 che “Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali [...] sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'art. 18 c. 1 lett. u) e dall'art. 26 c. 8 D.Lgs. 81/2008, nonché dall'art. 5 L. 136/2010 dotata di un codice univoco anticontraffazione".
Il badge di cantiere, pertanto, non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle richiamate disposizioni del D.Lgs. 81/2008 (art. 18 c. 1 lett. u e art. 26 c. 8) e dall'art. 5 della L. n. 136/2010, ma ne aggiunge un'ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione.
Una volta adottato il decreto ministeriale, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato. Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato.
Patente a crediti: apparato sanzionatorio
“Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza”. Allo stesso tempo, l'art. 3 c. 4, lett. b) nn. 1) e 2) modifica l'Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008 accorpando le violazioni di cui ai punti da 21 a 23 in un'unica previsione – al punto 21 – che prevede la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti da queste modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026.
Con l'art. 3 c. 4 lett. a) n. 3) DL 159/2025, viene innalzata ad euro 12.000 la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa di cui all'art. 27 c. 11 D.Lgs. 81/2008 per l'ipotesi di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
Tale modifica è operativa fin dall'entrata in vigore del DL 159/2025, pertanto applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025.
Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)
L'art. 2 c. 1 del DL 159/2025 ha apportato modifiche ai requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità, intervenendo sull'art. 6 c. 1 del DL 91/2014 (conv. da L. 116/2014). Si prevede, anzitutto, quale ulteriore causa ostativa all'iscrizione e/o alla permanenza delle imprese agricole nella RLAQ, l'aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale “e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Si considera, inoltre, impedimento all'iscrizione e/o alla permanenza delle imprese agricole nella RLAQ l'essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, “di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Dispositivi di protezione individuali (DPI)
L'art. 5 c. 1 lett. g) del DL 159/2025 modifica il dettato dell'art. 77 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 secondo il quale il datore di lavoro “mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”. Pertanto, durante gli accertamenti ispettivi, gli ispettori devono verificare che il datore di lavoro, nell'ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
Requisiti di sicurezza delle scale
Il DL 159/2025 all'art. 5 c. 1 lett. h) ha riformulato l'art. 113 c. 2 D.Lgs. 81/2008, che non fa più riferimento alle “scale a pioli” ma più specificatamente alle scale verticali permanenti, ossia quelle “fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso”, aventi “altezza superiore a 5 metri” e “inclinazione superiore a 75 gradi”. Le scale devono essere provviste in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'art. 115 o di una gabbia di sicurezza. La norma prevede che la scelta sia effettuata “in base alla valutazione del rischio”, poiché è necessario tener conto delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano derivare criticità (ad es. quando essa può costituire un ostacolo nelle procedure di soccorso). Pertanto, specie in relazione alle scale già installate, qualora le stesse siano prive di gabbia, le verifiche ispettive dovranno essere tese ad accertare che le procedure di utilizzo delle stesse siano state aggiornate includendovi la previsione dell'impiego di sistemi di protezione individuale, nonché a verificare che tale sistema sia effettivamente stato messo a disposizione dei lavoratori.
Protezione contro le cadute dall'alto
L'art. 5 c. 1 lett. i) DL 159/2025 modifica anche l'art. 115 del D.Lgs. 81/2008. È anzitutto ribadito l'obbligo di dare priorità ai sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli individuali, esplicitando inoltre quali, tra le misure di protezione collettiva, siano quelle da adottare in via prioritaria: parapetti e reti di sicurezza. È stata inoltre rivista la disciplina dei sistemi di protezione individuale, ai quali si ricorre in via subordinata.
Formazione e aggiornamento
Con l'art. 5 c. 1 lett. d) DL 159/2025 si introduce un ulteriore paragrafo al comma 11 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, estendendo l'obbligo di aggiornamento periodico del RLS anche agli RLS delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle “modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta”.
Inoltre, in merito alla registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento di attività di formazione in materia di SSL, con la modifica del comma 14 del medesimo art. 37, ad opera dell'art. 5 c. 1 lett. d) n. 2 DL 159/2025, si sostituisce il riferimento al libretto formativo del cittadino con i riferimenti al fascicolo elettronico del lavoratore e al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine di integrare i dati nel SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).
Sorveglianza sanitaria
In materia di sorveglianza sanitaria l'art. 17 del DL 159/2025 chiarisce anzitutto quanto già consolidato a livello giurisprudenziale, modificando l'art. 20 c. 2 lett. i) D.Lgs. 81/2008, stabilendo esplicitamente che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi “devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva”.
Il DL 159/2025 incide, altresì, sugli obblighi del medico competente di cui all'art. 25 c. 1 D.Lgs. 81/2008 attribuendo allo stesso il compito di informare i lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica “promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute”.
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