X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Traduzione
  • ARGOMENTI
  • Agevolazioni
  • Certificazione unica
Altro
+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 4 min.

Il calendario fiscale di febbraio 2026 prevede per imprese, professionisti e cittadini scadenze che riguardano versamenti d'imposta, adempimenti e comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria.

2 marzo

Gli adempimenti e i versamenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione Finanziaria che scadevano il 28 febbraio 2026, considerando che tale giorno è sabato, sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo, ossia il 2 marzo 2026 (art. 7, c. 1, lett. h), DL 70/2011). Pertanto, entro tale ultima data potrà essere effettuata la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA riferita alle operazioni eseguite nel quarto trimestre 2025 e il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche sempre relative all'ultimo trimestre del 2025.

9 marzo

Coloro che entro il 28 febbraio 2026 non hanno provveduto al pagamento della rata della “Rottamazione- quater”, potranno mantenere i benefici della definizione agevolata, se effettuano il versamento entro i successivi cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge, ossia entro mercoledì 9 marzo 2026. La stessa scadenza vale anche per i contribuenti che hanno ottenuto la riammissione alla Rottamazione quater.

A tal fine, è opportuno ricordare che, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il 9 marzo 2026 è, altresì, l'ultimo giorno per manifestare l'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie ed ai rimborsi riferiti al 2025, direttamente dal sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, accedendo tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.

15 marzo

I contribuenti che si avvalgono della fatturazione differita, sono tenuti ad emettere il documento elettronico, in riferimento alle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2026, entro il 15 marzo prossimo.

16 marzo

Per il periodo d'imposta 2025, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi. Entro la medesima data, dovrà avvenire la consegna al percipiente.

Il calendario fiscale prevede, inoltre, al 16 marzo la scadenza dei seguenti versamenti:

  • IVA riferita alle operazioni del mese di febbraio 2026 (soggetti mensili), per la quale è necessario compilare il modello F24 con il codice tributo 6002;
  • saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale relativa al 2025, ai fini del quale il modello F24 dev'essere compilato con il codice tributo 6099. Diversamente, il pagamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In questo caso, occorre applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti;
  • ritenute operate nel mese di febbraio 2026. I sostituti d'imposta che si avvalgono del 770 c.d. “semplificato” (art. 16 D.Lgs. 1/2024), devono comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con Provv. AE 25978/2025;
  • imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin Tax”), se il trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, ovvero la conclusione dell'operazione su derivato ed altri valori mobiliari è avvenuta a febbraio 2026.

Ulteriore versamento in scadenza il 16 marzo riguarda la tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei registri contabili che dovrà essere eseguito utilizzando il codice tributo “7085”.

Tale tassa, è dovuta dalle società di capitali, ossia S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a., comprese quelle consortili, per un importo pari a:

  • 309,87 euro, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

In merito, è opportuno evidenziare che, la data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione, è il 1° gennaio dell'anno per il quale il versamento viene eseguito.

La data del 16 marzo interessa anche i soggetti che hanno applicato gli ISA e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024 ed hanno adottato il regime di ravvedimento speciale per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. I suindicati soggetti, dovranno versare l'imposta sostitutiva entro il 16 marzo 2026 (la scadenza è il 15 marzo, ma essendo domenica slitta al primo giorno lavorativo successivo).

Relativamente alla manifestazione dell'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese del 2025 ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, i contribuenti potranno comunicare entro il 16 marzo 2026 l'intenzione di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle:

  • spese scolastiche e/o erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici;
  • spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

Entro lo stesso termine del 16 marzo, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, gli enti previdenziali, gli amministratori di condominio, i veterinari, i sostituti d'imposta, le imprese assicuratrici, gli esercenti servizi di pompe funebri e attività connesse, le università e scuole statali e non statali, gli asili nido pubblici e privati, enti pubblici e soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico, le ONLUS, APS, ODV, fondazioni ed associazioni riconosciute, dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, necessari ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata 2026, relativa al periodo d'imposta 2025.

20 marzo

I contribuenti che hanno effettuato nel corso del 2025 erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di fondazioni ed associazioni riconosciute, possono anch'essi opporsi all'utilizzo dei dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. A tal fine, occorre comunicare l'opposizione entro il 20 marzo 2026.

25 marzo

Per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie obbligati a trasmettere gli elenchi riepilogati Intrastat con periodicità mensile, dovranno provvedere all'invio dei dati riferiti alle cessioni ed agli acquisti di febbraio 2026, antro il 25 marzo.

31 marzo

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, potranno beneficiare di un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati, presentando la comunicazione per l'accesso all'agevolazione dal 1° al 31 marzo 2026.

Gli enti associativi, ai fini della non imponibilità delle quote e dei contributi di cui all'art. 148 TUIR, trasmettono all'Agenzia delle Entrate il Modello EAS. In caso di variazione nel corso del 2025 dei dati precedentemente comunicati, gli stessi devono ritrasmettere il medesimo modello entro il 31 marzo 2026.

Gli enti non commerciali che negli anni 2012‑2013 hanno dichiarato, o che comunque sono stati chiamati a versare, Imu/Tasi per oltre 50.000 euro annui, presentano la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011 entro il 31 marzo 2026 (art. 16-bis DL 131/2024).

Da ultimo, così come avviene ogni mese, i distributori stradali di carburante dovranno provvedere alla memorizzazione ed alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alle cessioni di gasolio e benzina (destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) verso consumatori finali, effettuate nel mese di febbraio 2026.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Approfondisci con


Tobin tax

L'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) è applicabile ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori m..

di

Marco Nessi

- Dottore Commercialista e Revisore Legale


Modello 770: modalità di compilazione, trasmissione e regime sanzionatorio

Attraverso la trasmissione telematica del Modello 770, i sostituti d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali riguardanti: ritenute operate nell'anno precedente; relativi versamenti (ed eventuali compe..

di

Claudia Iozzo

- Dottore commercialista


Come presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA devono presentare il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta. Sintesi dell'adempimento, ambit..

di

Umberto Terzuolo

- Dottore Commercialista

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Servizio riservato agli abbonati.

Sei già abbonato? Accedi.
Per fruire di tutti i servizi e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia!

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”