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  • Tempo di lettura 8 min.

Le ipotesi di “lavoro gratuito” nel nostro ordinamento sono residuali, ma nel settore agricolo-turistico stanno crescendo iniziative in cui l'imprenditore predispone e attua attività a carattere esperienziale (ad esempio vendemmia o raccolta dimostrativa) per finalità turistiche, culturali o ricreative. Tali esperienze, pur non rientrando nelle dinamiche tipiche del rapporto di lavoro, richiedono particolare attenzione sul piano giuslavoristico per evitare che vengano confuse con forme di lavoro irregolare.

È quanto evidenzia l'approfondimento della Fondazione Studi “Attività a carattere esperienziale in agricoltura ed effetti in ambito lavoristico”, che si concentra sugli ambiti dell'enoturismo e dell'oleoturismo, richiamando fonti e “best practices” anche alla luce dei protocolli d'intesa siglati con l'INL per la “vendemmia turistica” (12 luglio 2023) e la “raccolta turistica delle olive” (21 luglio 2025). L'approfondimento mette in luce anche gli impatti di queste attività esperenziali sulla gestione e amministrazione del personale dipendente coinvolto, soffermandosi sugli aspetti che il Consulente del Lavoro deve considerare assieme all'imprenditore come formazione dei lavoratori, corretto inquadramento economico, valutazione dei rischi e obblighi in materia di salute e sicurezza, potere disciplinare e strumenti organizzativi.  

L'enoturismo

L'enoturismo trova la sua fonte normativa nell'art. 1 c. 502-505 L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), ove è stabilito, per quanto qui di interesse, che “Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine”.

Al fine di “individuare regole di comportamento uniformi circa lo svolgimento della c.d. “vendemmia turistica”, l'INL e l'Associazione Nazionale Città del Vino hanno siglato un apposito protocollo d'intesa, datato 12 luglio 2023. In quella sede, più in particolare, è consegnata una serie di utili indicazioni volte a permettere una corretta gestione, anche relativa all'alveo giuslavoristico, dell'attività enoturistica.

L'oleoturismo

La L. 160/2019 ha disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'art. 1 c. 502-505 L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) [quelle sopra viste in tema di enoturismo, n.d.a.], sono estese alle attività di oleoturismo”. A tal proposito, all'art. 1 c. 514, è stabilito che “Con il termine « oleoturismo » si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Anche per tale tipologia di attività, ed anche in questo caso al fine “di individuare regole di comportamento uniformi circa lo svolgimento della “raccolta dimostrativa delle olive a scopo turistico””, l'INL e l'Associazione Nazionale Città dell'Olio hanno in seguito sottoscritto un apposito protocollo d'intesa, datato 21 luglio 2025.

Nell'illustrare le modalità di svolgimento delle esperienze simil-lavorative, all'art. 4 e 5 sono contenute nozioni immediatamente impattanti sulla gestione del personale dipendente (laddove l'imprenditore si avvalga di lavoratori subordinati addetti all'attività): più nel dettaglio, in quelle sedi è chiarito che “La vendemmia turistica deve svolgersi sotto la supervisione continua di un referente aziendale” , il quale deve aver cura di monitorare e supervisionare costantemente il corretto esperimento dell'attività, anche in ordine al rispetto della salute e sicurezza dei partecipanti, fornendo preventivamente “istruzioni adeguate in ordine all'utilizzo delle attrezzature e ai comportamenti da tenere durante le operazioni”; egli, in aggiunta, deve intervenire “tempestivamente in caso di inosservanze” rispetto alle istruzioni impartite.

Le attenzioni dal punto di vista giuslavoristico

Per quanto attiene alla gestione e amministrazione del personale dipendente, è necessario prestare attenzione a quanto segue:

  1. Formazione dei lavoratori dipendenti: valutare se territorialmente, eventualmente anche mediante il supporto delle organizzazioni sindacali, siano predisposti corsi ad hoc, al fine di adibire i lavoratori addetti alle attività esperienziali all'apposita formazione prevista; oppure, in assenza, attuare comunque preventivamente corsi formativi che permettano ai lavoratori di maturare le giuste competenze;
  2. Classificazione dei lavoratori dipendenti: i lavoratori adibiti al coordinamento, conduzione e monitoraggio delle attività turistico-ricreativo esperienziali dovranno essere classificati, e di conseguenza retribuiti, sulla base delle mansioni specifiche, spesso disciplinate all'interno della contrattazione collettiva di riferimento.
  3. Salute e sicurezza e preventiva valutazione dei rischi: nell'attuazione di questi servizi, gli imprenditori devono individuare preventivamente i rischi delle attività, anche tenendo conto della presenza di soggetti esterni (ovvero, gli avventori), ed eventualmente di particolari strumentazioni, tanto per quanto attiene le tutele e gli obblighi ricadenti nella normativa afferente alla salute e sicurezza (che richiede anche, tra le altre cose, la predisposizione dell'apposita documentazione scritta), quanto per predisporre e azionare il corretto trattamento assicurativo-infortunistico;
  4. Potere disciplinare, esercitabile nei confronti dei lavoratori dipendenti: con riferimento ai lavoratori dipendenti, al fine di non precludersi l'esercizio del potere disciplinare, il datore di lavoro dovrà avere cura di integrare il codice disciplinare, foriero delle tipizzazioni relative alla resa di prestazioni lavorative sottese all'attuazione delle attività esperienziali.

Gestione delle attività turistico-ricreative esperienziali

Rispetto alla prestazione resa per mero diletto dal turista, è necessario prestare attenzione a quanto segue:

  1. Luoghi: I luoghi in cui vengono rese le prestazioni a carattere esperienziali devono essere differenti da quelli di resa della ordinaria prestazione lavorativa, da parte dei lavoratori dipendenti, non rendendosi possibile la promiscuità. È bene che tali postazioni siano identificate, mediante apposita cartellonistica, e possibilmente non contigue con quelle in cui viene esercitata l'attività produttiva, per evitare problematiche di sorta;
  2. Cartellino o elementi identificativi: È bene che i clienti, anche definibili come turisti o avventori, siano individuabili ab origine mediante cartellino e/o specifico elemento identificativo (ad esempio, indumenti appositi e distintivi, eventualmente riportanti una dicitura caratterizzante e comunque ben riconoscibile), da consegnarsi da parte dell'imprenditore, il quale inoltre dovrebbe prendere nota dei nominativi di coloro i quali sperimentano le attività esperienziali (indicando ora e data dell'esperienza). A tal fine, parimenti, è bene che il referente o tutore aziendale sia reso riconoscibile mediante apposito cartellino o elemento distintivo. Tutto ciò, infatti, permetterebbe, in sede di un'eventuale ispezione, di distinguere tra lavoratori e avventori con sufficiente certezza;
  3. Cadenza: dette attività, ancorché attuate dagli avventori in modo genuino, non devono assumere sfumature produttive, dovendo le stesse rimanere residuali. In altri termini, le esperienze in analisi risultano non poter essere organizzate a ciclo continuo, ovvero in misura sproporzionata rispetto all'attività ordinaria di produzione e/o raccolta aziendale. Ciò, infatti, assumendo connotati evidentemente produttivi, tradirebbe gli intenti stessi delle attività.

Fonte: Approfondimento Fondazione Studi CdL 10 febbraio 2026

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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