Con la Risp. AE 10 febbraio 2026 n. 29, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla portata applicativa dell'art. 2 L. 162/2024. La norma affronta il problema dell'incapienza fiscale: quando la detrazione spettante per investimenti in start-up o PMI innovative supera l'imposta lorda dovuta, l'eccedenza si trasforma in un credito d'imposta.
Il quesito è stato posto da un professionista in regime forfetario. Per tali soggetti, l'accesso alle detrazioni IRPEF ordinarie è generalmente precluso, poiché il loro reddito è assoggettato a un'imposta sostitutiva del 15% (o 5%). L'Istante chiedeva se fosse possibile beneficiare del nuovo credito d'imposta nonostante l'assenza di un debito IRPEF lordo da abbattere direttamente con la detrazione.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente, basandosi su due punti cardine:
assenza di limitazioni soggettive: la L. 162/2024 non esclude esplicitamente i forfetari dal beneficio;
neutralità e compensazione: lo scopo della norma è favorire gli investimenti in innovazione da parte delle persone fisiche garantendo la fruizione del beneficio anche a chi è "incapiente" rispetto all'IRPEF.
Come utilizzare il credito
Per i soggetti in regime forfetario, il credito d'imposta derivante dall'investimento potrà essere utilizzato:
in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta nella dichiarazione dei redditi;
in compensazione esterna tramite modello F24, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, per pagare altri debiti tributari, inclusa la stessa imposta sostitutiva.
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Giuseppe Borriello
- Avvocato - Associate, Studio Pirola Pennuto Zei & AssociatiGraziana Toscano
- Associate Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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