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La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 rappresenta, sin dalla sua introduzione, uno degli snodi più rilevanti nel sistema italiano di prevenzione dei reati d'impresa. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) costituisce il perno dell'intero impianto normativo, quale strumento di prevenzione e, al contempo, condizione essenziale per l'esimente dalla responsabilità dell'ente.

La recente pubblicazione, da parte del Ministero della Giustizia, della Relazione conclusiva e della proposta di articolato elaborate dal Tavolo tecnico per la revisione della disciplina 231 segna un momento di particolare rilevanza sistematica. In tale contesto, la riscrittura dell'articolo 7 – ora rubricato «Modello di organizzazione e di gestione: struttura» – si pone l'obiettivo di razionalizzare, rafforzare e rendere maggiormente coerente la disciplina del modello con l'evoluzione giurisprudenziale, le prassi applicative e i più recenti interventi normativi, primo fra tutti il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in materia di whistleblowing.

La struttura del Modello nella nuova formulazione

La proposta di riforma dell'articolo 7 interviene in modo diretto e puntuale sulla struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo, delineando in maniera più analitica e sistematica i requisiti di idoneità richiesti affinché lo stesso possa assolvere efficacemente alla funzione preventiva assegnatagli dal legislatore. Rispetto alla formulazione previgente, emerge innanzitutto una più chiara e consapevole valorizzazione del principio di proporzionalità, esplicitato attraverso il riferimento alla forma giuridica, alla natura e al tipo di attività svolta, ai poteri delegati, alle dimensioni e alla configurazione organizzativa dell'ente.

Tale impostazione appare coerente con un approccio sostanzialistico al MOG, che supera definitivamente soluzioni standardizzate o meramente conformistiche, richiedendo invece una costruzione calibrata sulle caratteristiche specifiche dell'organizzazione e sul contesto operativo in cui essa agisce.

Di particolare rilievo è, inoltre, la centralità attribuita alla mappatura delle attività sensibili e alla valutazione dell'intensità del rischio di commissione dei reati. La previsione espressa della necessità di individuare non soltanto le aree a rischio, ma anche il livello di esposizione a tale rischio, recepisce in modo esplicito le logiche del risk assessment, già ampiamente consolidate nella prassi applicativa, nelle linee guida di settore e nei più evoluti sistemi di controllo interno. In tal modo, il legislatore positivizza un approccio dinamico e graduato alla prevenzione, che consente di modulare l'ampiezza e la profondità dei presidi in funzione della concreta rischiosità dei processi aziendali, rafforzando la coerenza tra analisi dei rischi e misure di mitigazione adottate.

Ulteriore profilo innovativo è rappresentato dalla sistematizzazione dei protocolli decisionali e operativi, con un esplicito richiamo alla segregazione delle funzioni e alla predisposizione di controlli preventivi. Tale previsione contribuisce ad avvicinare in modo sempre più evidente il Modello 231 a un vero e proprio sistema strutturato di controllo interno, in cui le procedure organizzative, i flussi decisionali e i presìdi di verifica preventiva assumono un ruolo centrale nella prevenzione dei comportamenti illeciti. Ne deriva un superamento dell'idea del Modello quale documento statico o meramente descrittivo, a favore di una concezione integrata e funzionale, in cui il MOG si inserisce organicamente nei processi di governance, amministrazione e controllo dell'ente, diventando parte integrante dell'assetto organizzativo e gestionale complessivo.

Organismo di vigilanza, whistleblowing e controlli interni

La nuova formulazione dell'articolo 7 rafforza, altresì, in maniera significativa il ruolo dell'Organismo di vigilanza (ODV), conferendogli una centralità operativa e strategica ancor più marcata rispetto alla disciplina previgente. In particolare, assume rilevo la previsione espressa dell'adeguatezza delle risorse finanziarie e dei requisiti di professionalità dei componenti, aspetti che la giurisprudenza e la dottrina hanno da tempo individuato come condizioni essenziali per garantire l'effettività del controllo. L'ODV non è più semplicemente un organo di supervisione formale, ma diventa un vero e proprio presidio attivo e dinamico, capace di monitorare l'efficacia del Modello, proporre aggiornamenti e intervenire tempestivamente in caso di anomalie o violazioni, integrandosi in modo coerente con le strutture di governance e con i sistemi di controllo interno dell'ente.

Di assoluta novità è l'integrazione strutturale della disciplina del whistleblowing all'interno del Modello 231. Il rinvio esplicito al D.Lgs. 24/2023 sancisce il superamento della precedente visione settoriale della segnalazione interna, relegata a mero obbligo formale o a strumento di tutela limitato, collocandola invece quale presidio ordinario e sistematico del sistema di prevenzione dei reati. In tal modo, il Modello 231 diventa uno strumento di gestione del rischio concreto e misurabile, in grado di collegare l'analisi dei processi sensibili alla vigilanza proattiva sulle informazioni interne, promuovendo un meccanismo virtuoso di prevenzione e correzione tempestiva.

Non meno rilevante è la previsione autonoma dell'obbligo di descrivere il sistema dei controlli interni, che costituisce un elemento distintivo della nuova impostazione normativa. Tale previsione consolida l'evoluzione del Modello verso una dimensione integrata di governance, risk management e compliance, in cui la definizione dei protocolli, la mappatura dei rischi e l'attività dell'ODV divengono parti di un unico sistema coerente e interconnesso. Il Modello, così strutturato, favorisce la tracciabilità dei processi decisionali, la segregazione delle funzioni e la documentazione dei presìdi organizzativi, assicurando che le misure preventive siano non solo formalmente previste, ma effettivamente operative e verificabili.

Osservazioni

La proposta di riscrittura dell'art. 7 D.Lgs. 231/2001 rappresenta un passaggio evolutivo di particolare importanza. Pur non introducendo una rivoluzione concettuale, la riforma consolida e positivizza orientamenti giurisprudenziali e prassi operative ormai diffuse, rafforzando la funzione preventiva del Modello organizzativo.

La recente proposta del Tavolo tecnico valorizza la dimensione dinamica del Modello, l'integrazione con i sistemi di controllo interno e la centralità dell'Organismo di vigilanza, delineando un sistema di compliance sempre più maturo e coerente con le esigenze di una moderna governance d'impresa.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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