A distanza di più di cinque dall'introduzione del nuovo Patent Box, è tempo di tirare le fila su alcune delle principali complessità riscontrate nella sua applicazione per le imprese del settore del fashion e del lusso.
Prima di entrare nel dettaglio, non si può non rilevare come, ad oggi, questo settore, strategico per l'economia del Paese, non abbia ricevuto grandi attenzioni da parte del legislatore nella definizione di agevolazioni particolarmente premianti né da parte delle autorità chiamate a definire l'ambito di applicazione di quelle esistenti.
Molte grandi Maison italiane sono appena uscite, dopo tante valutazioni e confronti, da un lungo e complesso processo decisionale durato diversi anni a partire da quando, inaspettatamente, venne pubblicata la risoluzione 41/E/2022 che cambiò completamente il contesto interpretativo del vecchio credito R&S (art. 3 DL 145/2013) per il settore del lusso. Procedere al riversamento del credito d'imposta R&S calcolato per gli anni 2015-2019 avendo fatto, ai tempi, legittimo affidamento sugli indirizzi ufficiali dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo economico oppure mantenere salda la propria posizione e difenderla in caso di verifica o contenzioso?
Vista anche la giurisprudenza, susseguitasi negli anni recenti, che ha messo in discussione la validità del ricorso ai principi contenuti nel Manuale di Frascati a cui faceva rinvio la prassi dell'Agenzia delle entrate prodottasi successivamente nel corso del tempo (inclusa la risoluzione in parola), la scelta di riversare o meno il credito si è rivelata sempre più delicata.
In questo contesto, dove il credito per le attività di design e ideazione estetica prevede un'aliquota agevolativa del 5% sui costi eleggibili per il 2025 e dove la riconferma del beneficio per il 2026 ha visto risorse allocate estremamente limitate, il Patent Box rimane ad oggi, in linea di principio, uno dei principali benefici fiscali per il settore con un risparmio d'imposta di circa il 30% degli investimenti sostenuti.
L'individuazione dei beni immateriali agevolabili e le chiavi di allocazione
Uno dei principali riguarda l'individuazione dei beni agevolabili al Patent Box nel settore del fashione del lusso, che solitamente riguardano disegni e modelli risultati dell'attività di “creazione” dell'ufficio stile e di chi opera lungo il percorso per l'ideazione estetica dei campionari.
Per l'individuazione degli IP (intellectual property) è necessario quindi valutare se i disegni e modelli siano registrati o, in assenza, tutelabili giuridicamente ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 6/2002, che disciplina la protezione legale su disegni e modelli comunitari.
Questa analisi di natura legale, necessaria a monte, per andare poi a individuare attività e spese eleggibili secondo il Provvedimento del 15 febbraio 2022, richiede necessariamente uno scrutinio modello per modello per valutare la sussistenza, in mancanza della registrazione, dei requisiti di novità e carattere individuale in accordo al Regolamento CE n. 6/2022.
Tale approccio, da sempre applicato ai fini del precedente regime Patent Box (che, come noto, consisteva in una detassazione del reddito imputabile all'utilizzo diretto o indiretto dei beni immateriali agevolabili), è stato poi confermato da parte delle autorità in sede di controlli fiscali anche al nuovo regime.
Non è possibile astenersi dall'individuare precisamente, modello per modello, quelli agevolabili in quanto rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento citato in precedenza ai fini della loro protezione, per poi “certificarli” tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
D'altra parte, come anticipato, per poter identificare i progetti agevolabili prima e poi le spese effettivamente eleggibili, è necessario dare rilievo al nexus che lega appunto le spese sostenute (in principio eleggibili per natura) e i beni immateriali agevolati puntualmente identificati.
Se nel caso di un'impresa dotata di un solo brevetto l'esercizio è forse più semplice e più agilmente tracciabile, nel settore della moda e del lusso, in cui la produzione di disegni e modelli è continua e molto intensa anno per anno, sono richiesti molti più sforzi.
Partendo da questa consapevolezza, considerata la necessità di ricostruire secondo criteri economico-tecnici il collegamento tra costi e beni agevolabili, è parso sin da subito difficile potersi astenere dall'individuazione degli IP tramite un'analisi puntuale, modello per modello, SKU per SKU (Stock Keeping Unit). In assenza di quest'analisi, infatti, sarebbe risultato impossibile creare opportune chiavi allocative che consentissero di valutare opportunamente la presenza di progetti agevolabili (grazie ai quali si è giunti al concepimento di modelli tutelabili giuridicamente) e non agevolabili, e successivamente, all'interno dei progetti agevolabili, tra spese agevolabili (in quanto ricollegabili in tutto o in parte ai modelli tutelabili giuridicamente) e non agevolabili (in quanto ricollegabili a modelli che invece, nell'ambito del medesimo progetto, abbia portato a modelli meno innovativi)
Il meccanismo premiale
Altro aspetto interessante, viste le peculiarità del settore, riguarda l'applicazione del c.d. meccanismo premiale che consente di agevolare le spese sostenute a monte, finalizzate alla “creazione” del bene sino all'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello di ottenimento del titolo di privativa industriale.
Come chiarito nella Circolare del 24 febbraio 2023, n. 5/E, per poter applicare tale meccanismo, è necessario che il disegno sia registrato. Nel settore del fashion, non sempre i disegni e modelli sono oggetto di registrazione, salvo per alcuni specifici ritenuti estremamente iconici. Non a caso, infatti, l'analisi legale disegno per disegno è fondamentale: il più delle volte, molti dei beni proteggibili non sono registrati e, quindi, senza tale analisi certosina, si perverrebbe ad un beneficio Patent Box molto contenuto se non addirittura nullo.
In questo contesto, coerentemente, l'applicazione del meccanismo premiale diviene di fatto un'opzione poco percorribile, a meno di registrazioni massive che, nel concreto, sono raramente osservabili.
Dal punto di vista pratico, si rende quindi necessario isolare progetti e spese sostenute in un determinato periodo d'imposta (solitamente nei mesi finali) che, per quanto innovativi (ed eventualmente agevolabili al credito d'imposta design), hanno condotto a generare IP presentati al pubblico nel corso del periodo d'imposta successivo e, quindi, tutelabili ai sensi del Regolamento CE, solo a partire da tale periodo d'imposta.
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Maurizio Nastri
- Dottore Commercialista, Partner Studio Gnudi A.P.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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