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L’INPS, con Circ. 5 febbraio 2026 n. 13, illustra le modalità operative che le aziende agricole devono seguire per avvalersi del “trascinamento delle giornate” per i loro lavoratori per l'anno 2025. 

L'art. 21 c. 6 L. 223/91, prevede, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, un particolare beneficio previdenziale, c.d. “Trascinamento di giornate”.

Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2025, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali.

Riconoscimento del beneficio ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2025

Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell'anno 2025, per almeno 5 giornate, presso un'impresa agricola che abbia fruito di almeno uno degli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali.

Requisito necessario ai fini del c.d. trascinamento è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell'apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità” raggiungibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture territorialmente competenti dell'Istituto il modulo “SC95”, denominato “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni o compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito dell'Istituto www.inps.it.

Tale trasmissione deve avvenire entro il 24 febbraio 2026 per consentire alle Strutture territoriali dell'INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l'anno 2025.

Fonte: Circ. INPS 5 febbraio 2026 n. 13

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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