I contribuenti tenuti al versamento dell'IVA, liquidano l'imposta periodicamente, su base mensile o trimestrale, determinando l'ammontare del tributo dalla differenza tra le operazioni attive divenute esigibili e quelle passive del periodo, considerando, altresì, eventuali crediti o debiti d'imposta derivanti dal periodo precedente.
La periodicità di versamento dell'IVA mensile prevede che il pagamento dell'imposta avvenga entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Diversamente, nel caso di periodicità trimestrale, i versamenti relativi ai primi tre trimestri devono essere eseguiti entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre, mentre, la liquidazione relativa al quarto ed ultimo trimestre, va effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a tale ultimo trimestre. L'imposta trimestrale dovuta dev'essere, altresì, maggiorata dell'1% a titolo d'interessi.
Tuttavia, l'applicazione della periodicità trimestrale può avvenire:
Trimestrali c.d. “speciali”
I contribuenti appartenenti alla categoria dei trimestrali speciali, versano l'IVA su base trimestrale, a prescindere dal volume d'affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%.
Si tratta dei soggetti di cui al citato all'art. 74, c. 4, ossia:
Relativamente agli autotrasportatori, il summenzionato c. 4 consente agli stessi di emettere una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare, nel caso di più prestazioni effettuate nei confronti del medesimo committente. In deroga a quanto disposto dall'art. 23 c. 1 DPR 633/72, tali fatture possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
Con il DM 27 marzo 1995, attuativo delle disposizioni recate dalla L. 349/95, gli autotrasportatori sono stati autorizzati ad effettuare le liquidazioni dell'IVA e ad eseguire i relativi versamenti con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume d'affari conseguito nell'anno solare precedente.
In merito agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, l'autorizzazione ad effettuare le liquidazioni periodiche IVA ed i relativi versamenti con scadenza trimestrale, anziché mensile, è avvenuta con il DM 7 febbraio 1991. Tale previsione, trova applicazione anche per quanto riguarda gli esercenti che, oltre alla vendita di carburanti, pongono in essere attività accessorie connesse, ossia quelle che riguardano la vendita di alcuni generi di prodotti ritenuti indispensabili in rapporto alle esigenze di pronto intervento automobilistico. Trattasi, in particolare, della vendita di ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso medico (Circ. Ministeriale 25/1991).
Diversamente, per tutte le altre attività collaterali eventualmente svolte dal medesimo soggetto "esercente", quali, ad esempio, gestione di bar, ristorante, officina, le liquidazioni periodiche ed i versamenti dell'imposta potranno essere effettuate trimestralmente alle scadenze fissate per i trimestrali speciali, solo qualora il loro complessivo ammontare, considerato distintamente dai corrispettivi relativi alla cessione di prodotti petroliferi ed eventuali attività accessorie, non superi il i limiti di 500.000 e 800.000 euro in precedenza menzionati. In caso contrario, l'imposta relativa alle attività diverse dell'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, dev'essere separatamente liquidata e versata mensilmente.
ASD e associazioni assimilate
Il versamento anticipato dell'IVA del IV trimestre riguarda, oltre che i contribuenti appartenenti alla categoria dei trimestrali speciali, anche le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) di cui all'art. 25 c. 1 L. 133/99, associazioni senza scopo di lucro ed associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398/1991.
Nello specifico, le associazioni di cui sopra che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 400.000 euro, possono optare per il regime speciale IVA di cui all'art. 2 L. 398/91 e determinano l'imposta applicando una percentuale di detrazione forfettizzata che varia in funzione della tipologia di operazioni commerciali poste in essere e che, in via generale, è pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (art. 74 c. 6 DPR 633/72).
Subfornitura
La disciplina IVA consente il versamento trimestrale senza applicazione degli interessi dell'1% anche per le operazioni derivanti da contratti di subfornitura (L. 192/98), a condizione che, per il pagamento del prezzo, sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (art. 74 c. 5 DPR 633/72).
A tal fine, è opportuno precisare che, il versamento con cadenza trimestrale riguarda esclusivamente l'IVA relativa ai rapporti contrattuali inquadrabili nel contratto di subfornitura. Pertanto, in caso d'esercizio contemporaneo di operazioni di subfornitura ed altre attività, si procede alla liquidazione mensile per entrambe le attività, ma il versamento viene eseguito:
Modalità e termini di versamento dell'IVA del IV trimestre
Le categorie di contribuenti in precedenza esaminati, come anticipato, eseguono i versamenti dell'IVA trimestralmente, a prescindere dal volume d'affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%.
I termini di versamento del primo, secondo e terzo trimestre, sono i medesimi previsti per i trimestrali “ordinari”, quindi, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre. Differisce, invece, la scadenza del quarto trimestre che è anticipata al 16 febbraio dell'anno successivo (anziché al 16 marzo).
Ne consegue che, il versamento dell'IVA relativa al IV trimestre 2025, dovrà essere eseguito entro il 16 febbraio 2026.
Il pagamento dell'imposta del IV trimestre per i trimestrali speciali e le ASD, avviene con modello F24, utilizzando il codice tributo “6034”. Nel caso di contratti di subfornitura, invece, dovranno essere utilizzati i codici tributo “6727” per l'IVA trimestrale e “6723” per IVA mensile e versamento con cadenza trimestrale.
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Scadenze di versamento dell'IVA periodica |
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Trimestrali per opzione |
Trimestrali per natura, ASD e subfornitura |
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I trimestre |
16 maggio n |
16 maggio n |
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II trimestre |
20 agosto n |
20 agosto n |
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III trimestre |
16 novembre n |
16 novembre n |
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IV trimestre |
In sede di conguaglio annuale, 16 marzo n + 1, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. |
16 febbraio n+1 |
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Maggiorazione 1% a titolo d'interesse |
Sì |
No |
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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