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Accesso ai dati bancari (Risp. interr. parl. 3 febbraio 2026 n. 5-04968)

A seguito della sentenza della Corte EDU dell'8 gennaio 2026, è emersa la necessità di rivedere la disciplina sull'accesso ai dati bancari dei contribuenti (conti e movimenti) per finalità di verifica fiscale. La Corte ha stabilito che l'attuale ordinamento italiano attribuisce alle autorità un potere discrezionale sproporzionato, privo di controlli giurisdizionali preventivi e garanzie procedurali effettive, violando l'articolo 8 della CEDU sul rispetto della vita privata.

L'Amministrazione ha precisato che tale giurisprudenza riguarda le "indagini finanziarie" e non l'utilizzo massivo dell'archivio dei rapporti finanziari. Nonostante le recenti riforme abbiano già rafforzato il contraddittorio preventivo e la partecipazione del contribuente nella fase istruttoria , il Governo ha confermato che sono in corso ulteriori approfondimenti per valutare nuove iniziative normative volte ad adeguare il sistema ai parametri europei.

Rottamazione quinquies: autonomia totale agli Enti Locali (Risp. interr. parl. 3 febbraio 2026 n. 5-04969)

La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito che gli enti territoriali hanno la facoltà di introdurre "autonomamente" tipologie di definizione agevolata per i propri carichi. Questo significa che le procedure e le scadenze possono essere slegate da quelle previste per i tributi erariali, valorizzando l'autonomia gestionale delle amministrazioni locali.

Ogni ente può disciplinare la propria "rottamazione" tramite regolamento o legge regionale, fissando i termini più consoni alle proprie esigenze organizzative. L'unico vincolo di rilievo è la garanzia di trasparenza: la data per l'adempimento deve essere fissata con un termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'ente. Resta ferma la possibilità per gli enti di prevedere forme analoghe alla definizione statale anche per le entrate gestite tramite concessionari privati o in riscossione diretta.

Venture Capital e Casse di Previdenza (Risp. interr. parl. 3 febbraio 2026 n. 5-04970)

Il Ministero ha fornito chiarimenti sull'esenzione fiscale per gli investimenti in start-up e PMI innovative effettuati da Casse di previdenza e Fondi pensione. Per l'effettiva realizzazione dell'investimento, non fa fede la data della delibera del CdA, bensì quella della sottoscrizione del contratto, che costituisce il presupposto del commitment.

In merito alle soglie di investimento in Fondi per il Venture Capital (FVC) necessarie per mantenere l'esenzione, il decreto-legge n. 95/2025 ha rimodulato i minimi: 3% per il 2025, 5% per il 2026 e 10% dal 2027. L'Amministrazione ha chiarito che il mancato raggiungimento della soglia del 3% fissata per il 2025 comporterà la perdita del beneficio, non essendo attualmente possibile "recuperare" il deficit con investimenti maggiori nelle annualità successive.

Concordato Preventivo Biennale: i dati della prima fase (Risp. interr. parl. 3 febbraio 2026 n. 5-04971)

Nel primo anno di operatività (2024), il Concordato Preventivo Biennale ha registrato l'adesione di circa 460.000 soggetti ISA, su una platea potenziale di 2,7 milioni. Di questi, circa 188.600 avevano un punteggio ISA inferiore a 8 e sono stati spinti a elevare le basi imponibili per allinearsi ai parametri di affidabilità fiscale.

In risposta ai dubbi su possibili correttivi, è stata sottolineata la distinzione tra decadenza e cessazione: la decadenza scatta in caso di comportamenti di infedeltà fiscale o abusi, mentre la cessazione avviene per circostanze eccezionali che contraggono le basi imponibili. In quest'ultimo caso, la soglia di contrazione rilevante per interrompere l'accordo senza sanzioni è fissata al 30%.

Fonte: Risp. interr. parl. 3 febbraio 2026 nn. 5-04968, 5-04969, 5-04970 e 5-04971

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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