A seguito di diversi quesiti concernenti l'eventuale esonero dalla procedura di cui all'art. 4 L. 300/70 per le aziende interessate dall'applicazione del DM 59/2023, che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, c.d.RENTRI (art. 188-bis D.Lgs. 152/2006), l'INL con Nota 28 gennaio 2026 n. 831, è intervenuta per fare chiarezza.
In particolare, si chiede se l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l'eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all'art. 4 L. 300/70.
La risposta dell'INL
Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, c.d. RENTRI (art. 188-bis D.Lgs. 152/2006). Il Registro è articolato in:
Il DM 59/2023 ha disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.
L'art. 188-bis D.Lgs. 152/2006, lett. b) impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”.
Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell'attività d'impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell'art. 4 L. 300/70 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.
Dunque, l'INL sottolinea che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell'ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall'art. 4, co. 1, L. 300/70.
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