Nel caso di specie la società interessata era destinataria di 35 fatture per forniture di beni (automezzi da trasporto e autoveicoli) e per prestazioni di servizi (locazione di autoveicoli) effettuate da una società (la «Stars International») la quale aveva sì dichiarato l’IVA per le forniture effettuate, ma non l’aveva versata.
La Stars international era stata poi cancellata dal registro delle imprese e la Vaniz veniva chiamata dall’Erario bulgaro a rispondere in solido per i debiti della società fornitrice, in virtù della legislazione interna della Bulgaria, che la Corte UE ha ritenuto non contraria alla Direttiva.
Infatti “la responsabilità del soggetto solidalmente tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto, ai sensi di tale articolo 205, può essere fatta valere dopo che il debitore di tale imposta ha cessato di esistere come soggetto di diritto, qualora sia dimostrato che il responsabile in solido summenzionato, pur esercitando esso stesso il proprio diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe versato l’imposta in parola”.
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L'operatore economico può assumere, oltre alle qualifiche di soggetto passivo e di debitore d'imposta, anche la veste di responsabile per il pagamento dell'IVA. In tal caso, viene assimilato a un coobbligato solidale dip..
Clino De Ieso
- AvvocatoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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