La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la Rottamazione‑quinquies, estendendo la definizione agevolata ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Si paga solo capitale e spese (di notifica/esecutive), con stralcio integrale di sanzioni, interessi (anche di mora) e aggio di riscossione.
La domanda si presenta entro il 30 aprile 2026 e l'AdER comunica gli importi entro 30 giugno 2026, mentre, il perfezionamento avviene, spiega la norma, con il pagamento in unica soluzione o in fino a 54 rate bimestrali (interesse 3% dal 1° agosto 2026 della rateizzazione medesima).
Ricordiamo che non rileva la data di notifica della cartella, che potrebbe pure essere successiva al 31 dicembre 2023, ma la data di consegna del ruolo.
Dal punto di vista degli effetti positivi della rottamazione questi permangono fintanto che non si realizzi l'omesso pagamento di due rate tali da far decadere l'intero piano.
Gli step oggetto di valutazione da dover tenere in considerazione
Considerato che, per una controversia fiscale relativa ad anni precedenti, la rilevazione del fatto di gestione è (o dovrebbe essere) già avvenuta, l'adesione agli istituti della rottamazione nel 2026 può essere considerata come un fatto successivo alla chiusura dell'esercizio 2025 che deve essere recepito nei valori di bilancio in corso di predisposizione solo se comportino un'effettiva incidenza sullo stesso.
Ai sensi dell'OIC 29, l'adesione a misure deflattive successive alla data di chiusura è un fatto intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio. Se alla data di formazione del bilancio 2025 gli effetti sono certi e determinabili, l'evento deve essere recepito già nei valori insiti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2025. In caso contrario, si fornisce solo informativa in Nota integrativa (art. 2427 n. 22‑quater c.c.), descrivendo natura, stato del processo e impatti attesi.
In tale fattispecie, il fattore tempo risulta essere di fondamentale importanza in considerazione del fatto che il redattore di bilancio deve:
Gli effetti contabili: la situazione ante rottamazione
Al momento della presentazione dell'istanza di rottamazione il debito tributario dovrebbe essere certo e già acquisito in contabilità nell'apposito conto di debito di natura tributaria acceso nell'anno di competenza in Stato Patrimoniale e corrispondente all'importo della cartella rottamata.
Alternativamente, al momento della ricezione/notifica della cartella, con riferimento alla quota capitale (imposte, tasse, contributi di esercizi precedenti), le voci contabili utilizzate sono:
1) in Avere, la voce SP D) 12, che ai sensi del principio Contabile OIC n. 19, paragrafo 33, accoglie i Debiti Tributari e come contropartita:
2) in Dare,
Con riferimento quota relativa agli interessi di mora, questa deve essere rilevata alla voce C.17 del Conto Economico, con contropartita in Avere tra i Debiti Tributari.
Con riferimento agli oneri di riscossione ed alle spese di notifica della cartella, queste devono essere contabilizzati per competenza alla data di ricezione della cartella nella voce B.7 (costi per servizi) del Conto Economico, con contropartita in Avere tra i Debiti Tributari.
Gli effetti contabili: la situazione post adesione alla rottamazione nel rispetto del principio di competenza
La definizione agevolata produce una certezza giuridica dello stralcio nel momento in cui l'ente della riscossione emette la Comunicazione delle somme dovute, accompagnata dal pagamento della prima rata (o della rata unica). Da quel momento, la nuova obbligazione (debito residuo) è determinata; la parte cancellata è certa e non più esigibile e la differenza genera sopravvenienza attiva.
La possibilità di una futura decadenza non incide sulla competenza, infatti, l'OIC 29 chiarisce infatti che eventi futuri incerti non sospendono la rilevazione di fatti già perfezionati. Rinviare la contabilizzazione all'ultima rata significherebbe attribuire rilievo ad un rischio eventuale (la decadenza), violando il principio della competenza economica e compromettendo il requisito di rappresentazione fedele ex art. 2423 c.c. Tale principio risulta essere in accordo anche con il principio OIC 19 secondo il quale qualunque ristrutturazione di un debito deve essere rilevata al verificarsi dell'accordo, non al suo completamento.
Dal punto di vista contabile sarà necessario:
Il debito originario, come linea capitale, non deve essere stornato in quanto rimane invariato ma sarà necessario ripartirlo tra i debiti a breve termine, relativamente alle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e quelle da versare negli anni successivi oltre 12 mesi.
La sopravvenienza attiva da rottamazione: implicazioni di natura fiscale
L'art. 88 TUIR considera sopravvenienze attive tutti i proventi derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi. Tali proventi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui l'insussistenza diviene certa.
La certezza dell'insussistenza dell'obbligazione (cioè la parte stralciata dalla rottamazione) coincide con il perfezionamento della definizione e non con la fine del piano di pagamento. Il fisco stesso non subordina l'imposizione al pagamento dell'ultima rata: la decadenza, infatti, è un evento eventuale che genera nuove obbligazioni, non un rinvio della rilevazione originaria.
La sopravvenienza attiva rilevata a fronte dei benefici riguardanti la rottamazione quater sarà imponibile o meno a seconda del trattamento riservato agli oneri stralciati e al momento di iscrizione della cartella in contabilità.
Dunque, nella maggior parte dei casi, la sopravvenienza attiva iscritta a seguito della cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora sarà fiscalmente non imponibile ai fini IRES ed IRAP, ai sensi dell'art. 88 c. 1 TUIR, in ragione dell'indeducibilità delle sanzioni stesse e dei suddetti interessi dal reddito d'impresa.
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Francesco Verderosa
- Dottore Commercialista, Tributarista, PubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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