Con la sentenza n. 1350 del 21 gennaio 2026 la Corte di Cassazione ribadisce principi oramai centrali nella disciplina dei servizi di investimento: l'estensione degli obblighi informativi dell'intermediario, la valutazione concreta dell'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente e la risolubilità dei singoli ordini di investimento in caso di grave inadempimento. La decisione chiarisce, inoltre, la distinzione tra azione risolutoria e azione risarcitoria, escludendo la rilevanza del nesso causale e del concorso di colpa dell'investitore nell'ambito degli effetti restitutori.
La controversia trae origine dall'acquisto, da parte di alcuni risparmiatori, di obbligazioni poi divenute inesigibili. Gli investitori convenivano in giudizio l'intermediario finanziario, deducendo la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dagli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, nonché l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al loro profilo soggettivo.
Il Tribunale dichiarava la risoluzione del rapporto di investimento per grave inadempimento dell'intermediario. La decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Firenze, che ravvisava una condotta negligente e superficiale della banca, incapace...
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