Con l'Ordinanza n. 436 dell'8 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che la durata del rapporto di lavoro, quale elemento alla cui durata è legato il corrispettivo del patto di non concorrenza, non incide sulla determinatezza o determinabilità di tale importo, quanto sulla sua congruità.
Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la validità della clausola di non concorrenza che lega la quantificazione del corrispettivo alla durata del rapporto di lavoro, senza che sia predeterminata una somma minima ab origine.
Il caso
La vicenda in esame trae origine dal contenzioso instaurato da una società nei confronti di un ex dipendente, volto ad accertare la violazione del patto di non concorrenza e a ottenere il pagamento della relativa penale.
In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato nullo il patto di non concorrenza, ritenendo che la quantificazione del corrispettivo fosse ancorata a un elemento indeterminabile, ossia la durata del rapporto di lavoro. Difatti, il patto non prevedeva una somma minima garantita a favore del lavoratore, né consentiva, secondo il Giudice di prime cure, di individuare ex ante l'importo complessivo del compenso.
Di diverso avviso la Corte d'Appello di Roma, che, riformando la decisione in primo grado, ha affermato che la durata del rapporto di lavoro non incide sulla determinazione dell'oggetto del contratto, ma rileva piuttosto ai fini della congruità del compenso.
La decisione della Cassazione
Avverso tale decisione l'ex dipendente proponeva ricorso per cassazione, integralmente respinto dalla Suprema Corte, che – confermando quanto già statuito dal Giudice di secondo grado – ribadiva il principio espresso dalla Corte d'Appello.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il corrispettivo del patto di non concorrenza può considerarsi determinabile quando risulti ricavabile da criteri oggettivi e predeterminati, anche se legati alla durata effettiva del rapporto di lavoro. In questa direzione, la Suprema Corte ha richiamato anche precedenti conformi, come Cass. 5540/2021, secondo cui, in simili casi, l'unico profilo che può condurre alla nullità del patto di non concorrenza riguarda la manifesta iniquità o sproporzionalità del suo corrispettivo, non la sua determinabilità.
Nel caso concreto, infatti, il corrispettivo, pur ancorato alla durata del rapporto di lavoro, risultava pienamente determinabile, essendo specificamente individuato su base annua con riferimento alla concreta durata del rapporto di lavoro (in particolare, 5.200 euro annui da erogarsi in 13 mensilità).
Conclusione
L'ordinanza in commento assume rilievo significativo nella prassi applicativa, poiché conferma la legittimità dei patti di non concorrenza il cui corrispettivo sia determinabile, anche se non predeterminato in misura fissa ab origine. Ciò che rileva, ai fini della validità, è che il compenso non sia meramente simbolico né sproporzionato, ma tale da garantire al lavoratore un apprezzabile riconoscimento economico a fronte della compressione della propria libertà professionale per tutta la durata del vincolo di non concorrenza.
In sintesi, tale pronuncia trasmette un messaggio chiaro ai datori di lavori: non è necessario che il corrispettivo dei patti di non concorrenza sia fissato in modo rigido sin dall'inizio del rapporto, ma è sufficiente (e necessario) che sia almeno determinabile attraverso criteri chiari, oggettivi e non lasciati all'arbitrio delle parti. La Corte di Cassazione, in sostanza, richiama imprese e professionisti a una maggiore responsabilità contrattuale: ai fini della validità di un patto di non concorrenza, è necessario che venga previsto un corrispettivo congruo, equo e determinabile, essendo non determinante una rigida definizione dello stesso ex ante.
Fonte: Cass. Ord. 8 gennaio n. 436
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Giuseppe Gentile
- Avvocato e Professore di diritto del lavoro Università di Napoli Federico IIRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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