Il gestore della struttura ricettiva è un responsabile d'imposta con obbligazione di natura esclusivamente tributaria, superando la precedente qualifica di agente contabile. Di conseguenza, in caso di mancato versamento, la competenza a decidere spetta unicamente al giudice tributario, escludendo definitivamente la giurisdizione della Corte dei Conti (Cass. SU 23 gennaio 2026 n. 1527).
L'art. 4 c. 1-ter D.Lgs. 23/2011 prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Dunque, l'imposta di soggiorno è un tributo locale, applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune in cui tale imposta è stata istituita. Questo tipo di imposta non è corrisposto da chi gestisce la struttura ricettiva ma dalle persone che vi soggiornano, e l'intero ammontare incassato dall'Ente comunale, come da normativa, è interamente investito in àmbito turistico.
Come sottolineato in giurisprudenza, il pagamento dell'imposta d...
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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