Premessa
In materia di trust, si parla di “interposizione” quando il patrimonio segregato in trust sia rimasto de facto a disposizione del disponente o sia ascrivibile alla disponibilità di uno o più beneficiari: nell’ipotesi in cui un trust sia interposto formalmente nella titolarità di beni e/o attività, il reddito di cui appare titolare il trust sarà assoggettato a tassazione in capo all’interponente - sia esso disponente oppure beneficiario - residente in Italia, secondo i principi generali previsti per ciascuna categoria reddituale di appartenenza. Detto altrimenti, in una circostanza siffatta, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell’imposizione diretta dei redditi da esso prodotti i quali, per questo, dovranno essere attribuiti al disponente e/o al beneficiario interponente.
La risposta all’istanza di interpello n. 17/2026 nega l’applicazione della norma convenzionale contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera in presenza di un trust interposto.
Caso prospettato
Un soggetto fiscalmente residente in Svizzera partecipa al 60% alla “Società Alfa”' fiscalmente residente in Italia, attiva nel settore della costruzione, acquisto, locazione e permuta di immobili mentre il restante 40% è detenuta dall...
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