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Premessa

In materia di trust, si parla di “interposizione” quando il patrimonio segregato in trust sia rimasto de facto a disposizione del disponente o sia ascrivibile alla disponibilità di uno o più beneficiari: nell’ipotesi in cui un trust sia interposto formalmente nella titolarità di beni e/o attività, il reddito di cui appare titolare il trust sarà assoggettato a tassazione in capo all’interponente - sia esso disponente oppure beneficiario - residente in Italia, secondo i principi generali previsti per ciascuna categoria reddituale di appartenenza. Detto altrimenti, in una circostanza siffatta, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell’imposizione diretta dei redditi da esso prodotti i quali, per questo, dovranno essere attribuiti al disponente e/o al beneficiario interponente.

La risposta all’istanza di interpello n. 17/2026 nega l’applicazione della norma convenzionale contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera in presenza di un trust interposto.

Caso prospettato

Un soggetto fiscalmente residente in Svizzera partecipa al 60% alla “Società Alfa”' fiscalmente residente in Italia, attiva nel settore della costruzione, acquisto, locazione e permuta di immobili mentre il restante 40% è detenuta dalla sorella, fiscalmente residente in Italia. Le citate quote nel passato costituivano l'unico asset di un trust (discrezionale, irrevocabile e fiscalmente residente in Svizzera) istituito dalla loro madre in qualità di disponente in cui i beneficiari erano i 2 figli: allo stato attuale detto trust risulta estinto.

Nel trust, la madre aveva apportato la sola nuda proprietà e i diritti di voto relativi al 100% della partecipazione nella società Alfa: successivamente, mediante atto notarile, viene:

  • distribuita la nuda proprietà relativa al 60% della partecipazione e i relativi diritti di voto sono stati attribuiti al figlio il quale ha assunto l'impegno a mantenere il controllo della società Alfa per almeno i 5 anni successivi alla distribuzione al fine di beneficiare dell'esenzione prevista ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni;
  • distribuita la residua quota di nuda proprietà relativa al 40% della partecipazione e i relativi diritti di voto sono stati attribuiti alla sorella.

Successivamente la madre ha rinunciato al diritto di usufrutto relativo alla partecipazione del 40% di cui era titolare la figlia sorella: con la morte della madre il figlio è divenuto pieno proprietario della partecipazione del 60% della partecipazione, per effetto del consolidamento dell'usufrutto e della nuda proprietà.

Mentre la madre era ancora in vita è stata formulata una proposta di acquisto dell’intera partecipazione in Alfa mediante term sheet e, ora, i figli stanno valutando l'opportunità di vendere l'intera partecipazione e in merito al solo diritto di nuda proprietà, chiedono:

  1. se la cessione della nuda proprietà delle partecipazioni nella società Alfa rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione antielusiva (art. 16 comma 1 L. 383/2001);
  2. in caso di risposta affermativa, che il trust, oggi sciolto, sia da considerare interposto nei confronti dell'istante/figlio, ai fini dell'applicazione della disposizione antielusiva;
  3. se il dies a quo ai fini del computo del quinquennio di cui alla disposizione antielusiva sia quello in cui la madre ha apportato in trust la nuda proprietà delle partecipazioni di Alfa;
  4. qualora il dies a quo decorra dalla data della distribuzione effettuata dal trust, la disapplicazione della disposizione antielusiva nel caso di specie;
  5. qualora non si potesse la disposizione antielusiva, il dante causa ai fini della disposizione antielusiva debba essere considerato il trust ancorché oggi estinto.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, come premessa alle risposte a quesiti posti, chiarisce che la citata norma antielusiva stabilisce che ogni trasferimento a titolo di donazione o altra liberalità tra vivi di beni e diritti assoggettati al pagamento dell'imposta sostitutiva sui capital gains di cui all'art. 5 d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, se seguito da un ulteriore trasferimento degli stessi beni o diritti in un arco di 5 anni, comporta ­ ai soli fini fiscali ­ una riqualificazione dell'atto originario con la conseguenza che lo stesso si intende come non effettuato: il beneficiario, quindi, è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire il donante e deve corrispondere l'imposta sostitutiva come se il dante causa dell'atto di liberalità avesse compiuto direttamente l'atto a titolo oneroso.

1) L'art. 5 D.Lgs. 461/1997 prevede che le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 67 del TUIR sono soggetti a imposta sostitutiva nella misura del 26%: considerato che l'art. 6, comma 5 del TUIR prevede che le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società e, nel caso di specie, la cessione della nuda proprietà delle quote della società Alfa rientra nell'ambito applicativo della disposizione antielusiva.

2) L’Agenzia ritiene che il trust sia da considerare, ab origine, interposto rispetto alla madre e per l'effetto che l'attribuzione in trust della nuda proprietà delle quote della società Alfa, non abbia realizzato alcuno spossessamento sostanziale della medesima.

3) Per quanto attiene all'individuazione del dies a quo ai fini dell'applicazione della disposizione antielusiva, l’Agenzia ritiene che il trasferimento a titolo gratuito sia avvenuto nel giorno in cui mediante atto notarile è avvenuto il trasferimento formale della nuda proprietà delle quote della società Alfa dal trust al figlio.

4) e 5) L'interposizione del trust da parte della madre, nella titolarità della nuda proprietà delle quote della società Alfa, ha determinato il passaggio da una situazione in cui il 100% della nuda proprietà delle quote della società Alfa era nella titolarità di un soggetto residente (i.e. la madre) ad un'altra in cui era, solo formalmente, nella titolarità del trust interposto residente in Svizzera: l’art. 23, comma 1, lett. f) del TUIR considera prodotti in Italia da non residenti “i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti”, salvo le eccezioni espressamente indicate nella medesima lettera. Secondo l’Agenzia, l'interposizione del trust svizzero da parte di un soggetto residente, l'attribuzione allo stesso nella nuda proprietà delle quote della società Alfa, società italiana, e la successiva attribuzione dal trust al figlio, residente in Svizzera, del 60% di detta nuda proprietà, in esenzione dall'imposta di donazione, rappresentano ipotesi soggette alla disposizione antielusiva. La cessione delle quote della società Alfa prima dello spirare dei 5 anni dalla data dell'attribuzione delle stesse da parte del trust (rectius cessione da parte della madre) determina un reddito diverso di natura finanziaria imponibile in Italia con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire la madre soggetto a imposta sostitutiva come se il dante causa dell'atto di liberalità (la madre) avesse compiuto direttamente l'atto a titolo oneroso. 

Fonte: Risp. AE 23 gennaio 2026 n. 17

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Carlo Bertoncello

- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPA

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