Premessa
L'ordinanza in commento affronta un tema di particolare rilievo sistematico nella responsabilità degli organi di controllo societari e cioè il rapporto tra giudicato endofallimentare, formatosi sull'ammissione al passivo del credito del sindaco per compensi, e la successiva azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 L.F., ribadendo la Corte Suprema principi ormai consolidati.
In sintesi, il riferito giudicato endofallimentare, invocato da un sindaco, già ammesso al passivo per il proprio compenso, è inidoneo a costituire fatto preclusivo rispetto alla successiva domanda risarcitoria promossa dalla curatela, trovando stretta applicazione l'art. 96 L.F. a norma del quale “il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”.
In buona sostanza, l'arresto giurisprudenziale in commento non ammette interpretazioni difformi statuendo che “i provvedimenti adottati in sede di accertamento del passivo fallimentare, quand'anche divenuti definitivi, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della stessa procedura fallimentare”.
La vicenda processuale
La controversia origina dal fallimento di una società, nell'ambito del quale il curatore ha poi pr...
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