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Il MEF ha aggiornato i parametri per il calcolo degli interessi nelle transazioni commerciali. Per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, il tasso di riferimento è stato fissato ufficialmente al 2,15%.

Questa variazione recepisce le fluttuazioni del costo del denaro e si inserisce nel quadro normativo previsto dal D.Lgs. 231/2002, volto a contrastare i ritardi nei pagamenti e a tutelare la liquidità dei creditori.

Il meccanismo di applicazione

Il saggio del 2,15% funge da base imponibile per determinare l'interesse legale di mora. Secondo la normativa vigente, il calcolo avviene su base semestrale seguendo due finestre temporali:

  • Primo semestre: si applica il tasso rilevato al 1° gennaio.

  • Secondo semestre: si applica il tasso rilevato al 1° luglio.

Per ottenere il tasso di mora effettivo da addebitare alla controparte inadempiente, a questa cifra va sommata la maggiorazione fissa (spread) prevista dalla legge, che solitamente ammonta a 8 punti percentuali per le transazioni standard.

Tutela del credito e scadenze

L'aggiornamento ministeriale è un passaggio tecnico fondamentale per aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni. La definizione certa del tasso permette infatti di quantificare con precisione gli indennizzi spettanti in caso di superamento dei termini contrattuali, offrendo uno strumento di deterrenza contro la cattiva abitudine dei pagamenti dilazionati oltre i limiti legali. 

Fonte: Com. MEF 20 gennaio 2026 (GU 20 gennaio 2026 n. 15)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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