L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 20 gennaio 2026 n. 10, è tornata a fare chiarezza sul regime di tassazione dei lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera. In linea generale, i residenti in Italia sono soggetti alla tassazione mondiale (worldwide taxation), che include i redditi prodotti all'estero.
Tuttavia, l'articolo 5, comma 5, della legge n. 88/2001 prevede una deroga: il reddito è escluso dalla base imponibile se l'attività è prestata sulla nave per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi.
L'Agenzia ha fornito importanti precisazioni sul calcolo di tale soglia temporale:
Nel caso esaminato, un marittimo aveva prestato servizio su nave estera dal 4 maggio al 26 ottobre 2024. Poiché tale imbarco ha avuto una durata inferiore ai 183 giorni e il contribuente non ha beneficiato di periodi di riposo aggiuntivi nel 2024 legati a tale contratto, l'Agenzia ha stabilito che il reddito prodotto non può beneficiare dell'esclusione. Pertanto, tali somme dovranno essere regolarmente tassate in Italia secondo le modalità ordinarie.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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