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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 20 gennaio 2026 n. 10, è tornata a fare chiarezza sul regime di tassazione dei lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera. In linea generale, i residenti in Italia sono soggetti alla tassazione mondiale (worldwide taxation), che include i redditi prodotti all'estero.

Tuttavia, l'articolo 5, comma 5, della legge n. 88/2001 prevede una deroga: il reddito è escluso dalla base imponibile se l'attività è prestata sulla nave per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi.

L'Agenzia ha fornito importanti precisazioni sul calcolo di tale soglia temporale:

  • Arco Temporale: L'espressione "nell'arco di dodici mesi" non coincide necessariamente con l'anno solare, ma si riferisce alla permanenza stabilita nel contratto di lavoro, che può anche essere a cavallo di due anni.
  • Verifica per Anno d'Imposta: Per ogni periodo d'imposta (anno solare), è necessario verificare se i contratti in essere assicurino complessivamente una permanenza all'estero superiore ai 183 giorni.
  • Giorni Computabili: Nel calcolo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni di lavoro effettivo, ma anche ferie, festività e riposi settimanali, indipendentemente dal luogo in cui vengono trascorsi.

Nel caso esaminato, un marittimo aveva prestato servizio su nave estera dal 4 maggio al 26 ottobre 2024. Poiché tale imbarco ha avuto una durata inferiore ai 183 giorni e il contribuente non ha beneficiato di periodi di riposo aggiuntivi nel 2024 legati a tale contratto, l'Agenzia ha stabilito che il reddito prodotto non può beneficiare dell'esclusione. Pertanto, tali somme dovranno essere regolarmente tassate in Italia secondo le modalità ordinarie.

Fonte: Risp. AE 20 gennaio 2026 n. 10

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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