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  • Tempo di lettura 4 min.

La stabilizzazione del telelavoro tra Italia e Svizzera giunge a compimento con la pubblicazione della L. 217/2025 in Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2026 n. 14: l'Italia ha ufficialmente ratificato il Protocollo di modifica all'Accordo del 2020. La normativa definisce in modo permanente le regole per lo svolgimento dell'attività lavorativa dal proprio domicilio, fissando un tetto massimo del 25% dell'orario di lavoro e regolamentando le eccezioni al rientro giornaliero.

La L. 217/2025 mette la parola "fine" all'incertezza normativa riguardante i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera. Il provvedimento ratifica il Protocollo di modifica firmato tra i due Stati a metà 2024, rendendo permanenti le agevolazioni nate durante il periodo emergenziale e successivamente rinegoziate.

Le due novità principali

Il cuore della legge risiede nelle modifiche apportate al Protocollo aggiuntivo dell'Accordo del 23 dicembre 2020. Due sono i pilastri fondamentali:

  1. Telelavoro fino al 25%:  Viene stabilito che il lavoratore frontaliere può svolgere fino al  25% della propria attività lavorativa in modalità di telelavoro  presso il proprio domicilio nello Stato di residenza (Italia). Superata questa soglia, si rischierebbe la perdita dello status fiscale di "frontaliere". Questa misura si applica a tutti i lavoratori, inclusi i "vecchi frontalieri" che rientrano nel regime transitorio.
  2. Mancato rientro per 45 giorni:  Per mantenere lo status di frontaliere è richiesto, in linea di principio, il rientro giornaliero. Tuttavia, la nuova legge concede una flessibilità di  45 giorni per anno civile  in cui il lavoratore può non rientrare al domicilio per motivi professionali. Dal conteggio di questi giorni sono esclusi i periodi di ferie e di malattia.

Effetto retroattivo e imposizione fiscale

Un aspetto di fondamentale importanza è contenuto nell'Articolo II del Protocollo allegato: le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 . Ciò garantisce una copertura normativa continua per i periodi d'imposta già trascorsi durante la fase di negoziazione tra Roma e Berna.

Sotto il profilo fiscale, i giorni lavorati in smart working (entro il limite del 25%) sono considerati a tutti gli effetti come  giorni di lavoro svolti nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro . Questo garantisce che la remunerazione resti assoggettata al regime previsto dall'Accordo sui frontalieri, evitando complicazioni burocratiche e doppie imposizioni.

Fonte: L. 217/2025 (GU 19 gennaio 2026 n. 14

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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