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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 15 gennaio 2026 n. 5, ha fornito precisazioni in merito al trattamento fiscale dei contributi versati dai lavoratori dipendenti che operano all'estero. Il caso riguarda un contribuente fiscalmente residente in Italia che, lavorando stabilmente oltreconfine, determina il proprio reddito secondo il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dall'art. 51 c. 8-bis TUIR.

In linea generale, il regime delle retribuzioni convenzionali deroga ai criteri ordinari di determinazione del reddito, impedendo l'applicazione della norma che esclude i contributi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, l'Agenzia ha recepito l'orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 17747 del 27 giugno 2024), la quale ha sancito che:

  • esiste un rapporto di specialità tra le norme sulle singole categorie di reddito e quelle sul reddito complessivo;
  • la mancata deducibilità di un onere nella determinazione del singolo reddito (come quello di lavoro dipendente) costituisce il presupposto per la sua deducibilità dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 TUIR. 

L'Agenzia conferma quindi che il contribuente ha il diritto di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dal datore di lavoro all'estero, purché risultanti da idonea documentazione.

Per quanto riguarda la compilazione dei documenti fiscali:

  • i contributi devono essere indicati nel rigo E21 del Modello 730/2025;
  • la deduzione spetta nei limiti ammessi dall'art. 10 TUIR.

Resta inteso che l'Amministrazione finanziaria mantiene il potere di controllo sulla veridicità dei dati e sulla sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali.

Fonte: Risp. AE 15 gennaio 2026 n. 5

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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