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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 14 gennaio 2026 n. 4, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per il settore dell'arte contemporanea. Il caso riguarda una fonderia artistica che realizza sculture su commissione di artisti o galleristi, curandone la fusione, la finitura e l’assemblaggio sulla base di modelli o progetti forniti dai committenti.

La società istante riteneva di poter beneficiare dell’aliquota IVA al 5%, introdotta dall’articolo 9 del DL Omnibus (DL 95/2025) per le cessioni di oggetti d'arte, antiquariato o collezione. Tale norma ha sostituito la precedente aliquota del 10%, ampliando la platea dei soggetti beneficiari e includendo non solo gli autori, ma anche i successivi rivenditori, a condizione che non si applichi il regime del margine.

La distinzione tra servizio e cessione

L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia rigettato l'interpretazione della società, distinguendo nettamente tra la produzione materiale dell'opera e la sua successiva commercializzazione. Secondo le Entrate:

  • l’attività della fonderia costituisce una prestazione di servizi e non una cessione di beni;
  • poiché la fonderia opera su modelli o progetti forniti dal cliente e sotto la costante supervisione dell'artista, il suo contributo rimane nell'ambito della manifattura su commissione;
  • di conseguenza, a tali servizi deve essere applicata l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

Quando scatta il 5%?

L'agevolazione resta invece valida per le successive cessioni effettuate dal committente (l'artista o la galleria). Se l'opera ceduta rientra nella definizione di "oggetto d'arte" — come le fusioni di sculture a tiratura limitata a un massimo di otto esemplari controllati dall'autore — la vendita potrà beneficiare dell'aliquota ridotta al 5%.

Fonte: Risp. AE 14 gennaio 2026 n. 4

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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