Qualora gli imballaggi non vengano restituiti dal cliente entro i termini contrattuali o d'uso, il cedente deve procedere alla regolarizzazione ai fini IVA. In alternativa all'emissione di singole note di variazione in aumento per ogni operazione, è consentito emettere un’unica fattura globale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione.
Questa modalità semplificata presenta caratteristiche peculiari:
L'esclusione dei pallet in legno
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 20 marzo 2025 n. 76, ha chiarito che la procedura della fattura globale non è ammessa se l'imballaggio è costituito da pallet in legno soggetti al regime di inversione contabile (reverse charge).
Per tali beni, l'operazione segue le regole ordinarie del regime speciale, rendendo incompatibile la semplificazione della fattura globale "cumulativa" senza l'identificazione della controparte.
Restituzioni tardive e note di variazione
Resta confermata la possibilità di gestire i ritorni fisici della merce anche dopo la regolarizzazione fiscale. Se la restituzione degli imballaggi avviene successivamente all'emissione della fattura globale (anche oltre l'anno), il cedente ha il diritto di rettificare l'imposta precedentemente versata attraverso la procedura di variazione in diminuzione.
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