Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza d'offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) provvede a riconfermare il riconoscimento del trattamento integrativo speciale per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Un'altra norma introdotta dalla summenzionata legge, invece, pone a regime, dal 2026, la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, in precedenza prevista sino al 2025. Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1 c. 18-21 L. 199/2025) Nell'ambito delle misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici contenute nella sezione I della Manovra 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026, l'art. 1 c. 18 L. 199/2025, nel riconfermare il riconoscimento del trattamento integrativo speciale per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, precisa che tale trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito. Nello specifico, il summenzionato comma 18 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all'art. 5 L. 287/1991) ed ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte, in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D. Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi. Il successivo comma 19 specifica che, le sopra descritte disposizioni, si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente d'importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro. Il comma 20, invece, disciplina le modalità di riconoscimento dell'agevolazione in esame, stabilendo che, il sostituto d'imposta, riconosce il trattamento integrativo speciale in questione, su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. È, altresì, stabilito che, le somme erogate, siano indicate nella certificazione unica. Infine, il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale in questione (c. 21), ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997. Lavoro occasionale in agricoltura (art. 1 c. 156 L. 199/2025) L'art. 1 c. 156 L. 199/2025, introdotto durante l'esame della Manovra al Senato, pone a regime dal 2026 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura. Per completezza d'argomento, occorre ricordare come la legge di bilancio 2023 (art. 1 c. 342-354 L. 197/2022) ha previsto che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, dettando però una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. Tale disciplina, è stata prorogata sino al 2025 dall'art. 23 L. 182/2025. In base a tale disciplina transitoria, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di 12 mesi. A seguito delle modifiche apportate dal DL 19/2024, si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni. Le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, quali: persone disoccupate, nonché percettori di NASPI, DIS-COLL, dell'Assegno d'inclusione o d'ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o d'anzianità; giovani con meno di 25 anni d'età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. In caso d'utilizzo di soggetti diversi, è prevista l'applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che questa non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione. A seguito delle modifiche introdotte dal sopra citato DL 19/2024, tale sanzione amministrativa pecuniaria non viene più applicata qualora la violazione derivi dall'inadempimento dell'obbligo di comunicazione relativo all'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, con la conseguenza che per tale omessa comunicazione si applicherà, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta maxi sanzione per lavoro nero (art. 3 DL 12/2002, come modificato dall'art. 1 c. 445 lett. d) n. 1 L. 145/2018 e dall'art. 29 c. 3 DL 19/2024), oppure, in mancanza di tali presupposti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Infine, per quanto concerne il compenso, questo (esente da qualsiasi imposizione fiscale) è percepito dal prestatore di lavoro agricolo occasionale sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro. Il compenso, tra l'altro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
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Marco Tuscano
- Consulente del lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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