Ci sono alcune costanti del mese di dicembre. Il freddo che tarda sempre più ad arrivare, l'eterna rivalità tra pandoro e panettone, le lenticchie o gli acini di uva al cenone di capodanno.
Poi, immancabile, la legge di stabilità.
In data 30 dicembre 2025 viene infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 199/2025, ovvero il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” con entrata in vigore al 1° gennaio 2026 (così dicono, poi vediamo).
Tra le diverse misure in essa contenute, spicca un particolare comma 7, tanto atteso, che consegna per l'anno 2026 la c.d “detassazione dei rinnovi contrattuali”, finalizzata al favorire l'adeguamento dei salari al costo della vita.
Una norma innovativa; che, tuttavia, qualche filo da torcere operativo ce lo darà. Quindi perché non iniziare l'anno nuovo con qualche grattacapo?
Detassazione dei rinnovi contrattuali: la disposizione
Il comma 7 dell'immancabile unico articolo della legge di bilancio va riportato nella sua totale e scarna essenza.
Il disposto recita: “Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro”.
Tutto qui. Una cosa mica da ridere.
Quello che segue saranno i commenti a caldo di chi, ve lo assicuro, non è sotto l'influenza dei fumi dell'alcol e del cibo di fine anno. Ciò non di meno, dobbiamo procedere con giuste riflessioni:
Rapporto con il salario minimo
Una prima valutazione deve partire dal motivo per cui questa norma è stata redatta. Sicuramente la ratio della stessa appare meritevole e chiara, ma non possiamo far finta che non vi sia una discussione in ordine alla tematica del “salario minimo”.
La L. 144/2025 ha infatti conferito al Governo delega di rafforzare la contrattazione collettiva al fine di “garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione” stabilendo dei criteri che riconoscano “l'applicazione dei trattamenti minimi economici complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati».
La legge di bilancio vuole dunque consegnare un assist alla futura opera del Governo nella identificazione di quel “salario minimo”, che non viene indicato in cifra positiva o somma, ma che discende dal ruolo della contrattazione collettiva (qui premiata dalla norma del 2026).
Dubbi sulla natura del rinnovo
Addentrandoci nella norma, modificata rispetto alla previgente versione che limitava gli anni dei rinnovi contrattuali al 2025 e 2025 e consegnava un reddito inferiore (28.000 euro anziché gli odierni 33.000), la stessa non identifica la natura del rinnovo contrattuale (aziendali? territoriali? nazionali?) che ha disposto l'incremento.
Peraltro, la norma non cita nemmeno la parola contratto collettivo e si guarda bene dal far riferimento, per inciso, all'art. 51 D.Lgs. 81/2015. Ne consegue che anche quell'azienda che applicasse un contratto di diritto comune non sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente o maggiormente rappresentative, beneficerebbe della detassazione in parola (ma non potrebbe godere di agevolazioni contributive, per esempio).
Arco temporale di attività
Gli incrementi retributivi che saranno corrisposti nel 2026 devono essere “in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026”.
L'estensione a due anni della platea temporale consente di annoverare moltissimi rinnovi nazionali, tra i quali cooperative sociali, commercio, metalmeccanici.
Problema dell'incremento retributivo
L'oggetto della detassazione è “l'incremento retributivo”.
Chiaramente l'aumento della paga base, per esempio. Ma come la mettiamo con quella parte di straordinario, ferie, permesso, indennità riferita alla parte di incremento contrattuale? Anche queste godranno, per le parti riferite agli incrementi, della detassazione?
Non solo. Se è vero che l'incremento retributivo potrebbe essere oggetto di detassazione, c'è da spiegare bene come sarà possibile gestire la tematica, mica da niente, dell'assorbimento del nuovo minimo. Anche in quel caso ci sarà detassazione se l'incremento è stato oggetto di assorbimento?
Ora, secondo chi scrive, ferma restando la totale necessità della posizione dell'Agenzia delle Entrate sul punto (che speriamo esca con solerzia, visto che le retribuzioni di gennaio sono alle porte) la norma va letta per quello che è. Ovvero essenziale.
Pertanto:
Esempio di applicazione
Ribadendo la necessità di una posizione dell'amministrazione finanziaria, proviamo a fare un esempio.
Assumiamo il contratto collettivo del Terziario, rinnovato nei primi mesi del 2024; prendiamo la retribuzione di un quarto livello ante rinnovo, per un valore di 1.618,75 euro.
Nel 2026, a gennaio, per effetto delle tranche di aumento dipese dal rinnovo 2024, il quarto livello gode di una retribuzione di 1.783,75 euro.
Il delta dovuto al rinnovo è dunque pari a 165 euro. Ed è probabilmente su questo valore che si applicherà la nuova aliquota del 5%, salvo rinunce del lavoratore, per 14 mensilità. Il tutto, si suppone, prescindendo dall'esistenza di un superminimo o acconto futuri aumenti assorbibile, purché il reddito del percettore nel 2025 sia rimasto all'interno dei 33.000 euro.
Ciò porta ad un'altra considerazione. Se il nostro quarto livello nel 2025 era all'interno del range reddituale e nel 2026 si vede promuovere a, ipotesi folle, quadro (stesso CCNL), beneficerà della detassazione dell'incremento effettivamente percepito nel 2026.
Non male, no? Che sia venuto il momento di valutare bene come consegnare un aumento salariale? Perché nel 2026, probabilmente, sarà meglio riconoscere livelli superiori (i cui incrementi potrebbero essere detassabili se nel 2025 il reddito era inferiore alla soglia dei 33.000) che aumenti di merito. Non credete?
Meglio restare in attesa dell'amministrazione finanziaria. Nel frattempo, buon anno a tutti.
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