
lunedì 29/12/2025 • 02:00
Le esenzioni IVA devono essere interpretate in senso restrittivo con la conseguenza che sarà onere del contribuente provare l'esistenza dei presupposti per ottenere tale regime in deroga a quello ordinario, in aderenza alla giurisprudenza unionale («L.Č.», C-288/16).
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Esenzioni IVA: il punto “restrittivo” della CGUE
Riprendendo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia UE, le esenzioni dall'IVA devono essere interpretate restrittivamente, siccome costituiscono una deroga al principio generale secondo cui tale imposta è riscossa su ogni cessione di beni e su ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (Velker International Oil Company, C-185/89; Cimber Air, C-382/02; Elmeka, da C-181/04 a C-183/04; A, C-33/11; «L.Č.» IK, C-288/16). Infatti, come ricordato nel caso Bakati Plus (C-656/19), le esenzioni IVA previste dalla Dir. 2006/112/CE costituiscono, a meno che il legislatore UE non abbia affidato agli Stati membri il compito di definirne taluni termini, nozioni autonome di diritto dell'UE che vanno reinquadrate nel contesto generale del sistema comune dell'IVA instaurato da tale direttiva. Al contempo, il principio di neutralità fiscale non può essere invocato, ai fini dell'esenzione dall'IVA, da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell'IVA. Secondo la giurisprudenza della Corte, non è contrario al diritto dell'Unione esigere che un operatore agisca in buona fede e adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo con...
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Le operazioni esenti, per natura andrebbero assoggettate ad IVA. Tuttavia, il cedente o il prestatore è tenuto ad emettere fattura.
Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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