Con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (GU 30 dicembre 2025 n. 301) del DL Sicurezza sul Lavoro (DL 159/2025) vengono introdotte importanti disposizioni e novità.
Formazione dei lavoratori
Una prima importante novità del testo di conversione è l'introduzione di una finestra attuativa per la formazione e l'addestramento dei lavoratori in quanto, a seguito dell'entrata in vigore il 24 maggio 2025 dell'Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome del 17 aprile 2025, era stata eliminata la clausola provvisoria precedente che prevedeva la possibilità di formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall'assunzione. Pertanto, esclusivamente negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, in considerazione del livello basso di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, è possibile che la formazione e l'eventuale addestramento avvengano entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.
In merito ai percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, essi devono essere svolti nel rispetto di determinate regole sia riguardanti i requisiti degli enti formatori che dei docenti identificati come formatori per la sicurezza. Il dettato normativo prevede che entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore vengano stabili, tramite accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome, i requisiti di accreditamento, riferiti sia alle competenze che alla certificata esperienza, da parte dei soggetti non istituzionali che erogano tale formazione. Inoltre, la contrattazione collettiva potrà prevedere modalità di aggiornamento periodico degli RLS nelle imprese che occupano meno di 15 lavoratori nel rispetto dei principi di proporzionalità, che siano quindi più adeguati alle dimensioni ed al livello di rischio effettivamente presente in base alle mansioni svolte.
Piattaforma SIISL
In generale, le competenze acquisite durante lo svolgimento delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovranno essere indicate all'interno del fascicolo elettronico del lavoratore (in sostituzione del libretto formativo del cittadino) e all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino anche al fine dell'inserimento nella piattaforma del SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). I dati presenti dovranno essere tenuti in considerazione dallo stesso datore di lavoro per elaborare il fabbisogno formativo dei propri lavoratori, nonché dagli organi di vigilanza in fase di controllo degli adempimenti di sicurezza.
Il SIISL viene richiamato in più articoli del decreto legge convertito, in particolare al fine di favorire l'occupazione e la sicurezza sul lavoro. Infatti, il legislatore stabilisce che, per una maggior trasparenza del mercato del lavoro e delle pari opportunità, rafforzando le misure a tutela della salute e della sicurezza, i datori di lavoro che richiedono per un'assunzione dei benefici contributivi a qualunque titolo che siano finanziati con risorse pubbliche, devono pubblicare la loro disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL, fermo restando il perpetuo obbligo di garantire il rispetto delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche le Agenzie per il lavoro hanno l'obbligo di pubblicare sul SIISL le posizioni di lavoro e possono accedere alla piattaforma per individuare i candidati idonei alle loro ricerche.
Lavoratori fragili
A tutela dei soggetti più vulnerabili, quali i lavoratori fragili, viene innalzata dal 10% al 60% il limite della quota di riserva per la stipula della convenzione di inserimento lavorativo di soggetti disabili ai sensi della Legge 68 del 1999. Previsto inoltre per gli studenti impegnati nei percorsi formativi scuola-lavoro (ex pcto ed alternanza scuola-lavoro) l'ampliamento della tutela assicurativa anche al percorso in itinere e vietata la loro adibizione a lavorazioni che siano qualificate, in base alla valutazione dei rischi dell'azienda ospitante, a rischio elevato.
Viene confermato nella legge di conversione l'erogazione di una borsa di studio ai titolari di rendita per superstiti di deceduti per infortuni sul lavoro o malattie professionali frequentanti i diversi percorsi d'istruzione dalla scuola primaria alle università. Tale borsa di studio, esente da qualunque imposizione fiscale, deve essere richiesta previa presentazione di apposita domanda e INAIL provvede alla corresponsione fino al raggiungimento massimo del tetto di spesa prestabilito annualmente.
Il legislatore conferma, negli ambiti lavorativi a rischio più elevato, che i controlli per l'iscrizione delle aziende nelle “Liste di conformità INL” avvengano in via prioritaria nei confronti dei datori di lavoro che siano in regime di subappalto. Prevede anche che nella notifica preliminare di inizio lavori nei cantieri temporanei vengano specificate le imprese che operino in regime di subappalto.
Badge digitale
Si conferma l'introduzione del badge dotato di codice univoco anticontraffazione per tutte le imprese operanti sia in ambito cantieristico che in altre attività a maggior rischio (la cui elencazione sarà individuata con futuro decreto ministeriale che quindi amplierà il campo di applicazione della patente a crediti). La tessera potrà essere digitale attraverso gli strumenti interoperabili con la piattaforma del SIISL, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
Sempre nell'ambito cantieristico, viene specificato che la decurtazione dei crediti sulla patente a causa dell'impiego di lavoratori irregolari (che sale dal 1° gennaio 2026 a 5 punti indipendentemente dal numero di giorni di effettivo lavoro svolto) avvenga a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dagli Organi di Vigilanza e viene confermato che, a partire dall'anno 2026, l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i soggetti in assenza della patente non potrà essere inferiore ad € 12.000 (rispetto ad € 6.000 precedenti). In caso di infortunio da cui derivi la morte o un'inabilità permanente del lavoratore, siccome è previsto che l'INL possa sospendere la patente all'azienda interessata, si precisa che le competenti procure dalla Repubblica debbano trasmettere all'INL le informazioni necessarie per i provvedimenti relativi.
Il decreto di conversione introduce poi la previsione di un Regolamento da adottarsi tramite D.P.C.M. per l'individuazione delle specifiche modalità di applicazione del decreto 81 all'Agenzia per la cybersicurezza in materia di sicurezza nazionale proprio nello spazio cibernetico.
Nuove assunzioni per l'INL
Per operare controlli a più ampio raggio, vengono autorizzate nuove assunzioni come funzionari dell'INL e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri ed inseriti tra i componenti del “Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” il Direttore centrale dell'INL, nonché tra i membri della “Commissione consultiva permanete” e della “Commissione per gli interpelli” un rappresentante per ognuna dell'INL. Viene inoltre prevista la stabilizzazione nei propri ruoli in qualità di personale medico sanitario, di dipendenti che siano stati assunti a tempo determinato per almeno 24 mesi continuativi in forza al 30 giugno 2025.
Importanti investimenti vengono definiti sia in termini di riduzione dei premi INAIL che di finanziamenti. Infatti, le aziende virtuose (escludendo coloro che abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi due anni) possono vedere ridotte le percentuali che sono la base di calcolo dei premi per il conteggio dell'assicurazione INAIL in relazione all'andamento infortunistico, in quanto l'Istituto è stato autorizzato alla revisione in bonus delle predette aliquote ed anche dei contributi in agricoltura. Per l'attuazione di tale provvedimento si rimane in attesa del relativo decreto ministeriale.
Il Fondo sociale per occupazione e formazione riceverà da INAIL, a partire dall'anno 2026, un importo non inferiore ad € 35.000.000 annui che dovrà essere destinato ad attività di promozione e divulgazione della cultura e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso l'utilizzo di realtà virtuali per un apprendimento più esperienziale, rivolto anche ai rappresentanti dei lavoratori in azienda, territoriali e di sito produttivo. Inoltre, INAIL è soggetto promotore nei settori ad alta incidenza infortunistica quali costruzioni, logistica e trasporti, di interventi di formazione a carattere prevenzionale, nonché campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della sicurezza anche in ambito scolastico con particolare attenzione agli infortuni in itinere che sono drasticamente aumentati negli ultimi anni.
Near miss
La diffusione della cultura della sicurezza è fiore all'occhiello di questo decreto anche nella previsione in cui il Ministero del Lavoro d'intesa con INAIL dovrà adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, le Linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (near miss) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Dovranno poi essere individuate le modalità attuative per la comunicazione dei dati aggregati agli eventi segnalati come mancati infortuni e le relative azioni correttive o preventive che saranno intraprese dalle aziende ed il relativo monitoraggio anche al fine degli interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
Micro e PMI
Affidati sempre all'Istituto le azioni volte all'acquisto e all'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI) con caratteristiche tecnologiche innovative e sistemi intelligenti all'interno di microimprese e piccole imprese ove potrebbe esserne più difficoltosa l'adozione sia in termini economici che gestionali ed organizzativi. Il legislatore interviene anche ribadendo l'obbligo per il datore di lavoro di mantenerne l'efficienza e le condizioni di igiene dei DPI, ed indicando che specifici indumenti possano assumere la caratteristica di DPI, previa loro individuazione all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
In merito alle scale verticali permanenti, modifica le prescrizioni stabilite dal decreto legge, tornando a dare indicazioni per le scale di altezza superiore ai 5 metri (e non 2 metri come all'interno del decreto legge) prevedendo un sistema di protezione individuale o di una gabbia di sicurezza che, per i presidi installati entro il 31 ottobre 2025 produrrà i suoi effetti a partire dal 1° febbraio 2026.
Prevenzione di condotte violente o moleste
Al fine di aumentare la sensibilizzazione di un rischio sempre più manifesto nelle realtà lavorative, il decreto ha inserito nell'elencazione delle misure generali di tutela previsto dal D. Lgs. n. 81/08 anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.
In tema di sorveglianza sanitaria, viene data maggior evidenza che i controlli sanitari devono essere svolti, e quindi considerati, in orario di lavoro ad eccezione di quelli effettuati in fase preassuntiva ed introdotta, tra le tipologie di visita, quella effettuata prima o durante il turno di lavoro in presenza di ragionevole motivo che il lavoratore si trovi sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope, per confutarne l'evidenza stessa, esclusivamente per le attività definite ed elencate come “ad elevato rischio infortuni” e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive (art. 15, L. 125/2001 e art. 125 DPR 309/1990). Al medico competente si richiede di ricoprire il fondamentale ruolo di divulgatore delle informazioni inerenti l'importanza della prevenzione oncologica e dei relativi screening.
Viene, poi, individuato il termine del 31 dicembre 2026 alla Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome per l'emanazione di un nuovo Accordo che rivisiti le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. In caso tale termine venga eluso, dovrà provvedervi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro ulteriori 60 giorni con proprio decreto attuativo.
Per una più proficua divulgazione delle norme UNI, fondamentali per una corretta conoscenza di requisiti, parametri e metodologie quali misure di prevenzione e per realizzare adeguati sistemi di gestione della sicurezza all'interno delle imprese, viene stabilito che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle relative norme tecniche e delle altre norme di particolare valenza, compresa l'elaborazione di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da parte di UNI (BUNT) da pubblicare sui siti internet ufficiali.
La normativa introduce anche una disciplina rivisitata per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, garantendo al volontario adeguata formazione, informazione e addestramento, nonché controlli sanitari (svolti in base alla specifica normativa loro dedicata), anche in collaborazione con i competenti servizi regionali.
Fonte: L. 29 dicembre 2025 n. 198 (GU 30 dicembre 2025 n. 301)
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Pasquale Staropoli
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