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Con la Circolare INPS n. 152/2025 vengono fornite le indicazioni applicative in merito alle modalità di fruizione dei permessi aggiuntivi per malattie oncologiche previsti dall'articolo 2 della legge 106/2025. La norma riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il diritto a ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche, in aggiunta alle tutele già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

Platea di riferimento ed indennità

Il diritto ai permessi aggiuntivi è riconosciuto ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cui sia stato accertato un grado di invalidità pari o superiore al 74% a seguito di patologie oncologiche in fase attiva o di follow-up precoce, ovvero di malattie invalidanti o croniche, anche rare. Per i figli minorenni affetti dalle stesse patologie, il requisito sanitario si considera soddisfatto in presenza di un verbale di invalidità civile che attesti almeno il riconoscimento dell'indennità di frequenza.

È inoltre necessaria una prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, relativa alle visite, agli esami o alle cure da effettuare. La Circolare chiarisce che la misura si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione e non riguarda i lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione Separata. Sul piano economico, per le 10 ore annue di permesso è riconosciuta un'indennità calcolata secondo le regole previste per la malattia comune, limitatamente al criterio di quantificazione. Nel settore privato l'indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera e viene rapportata a base oraria, dividendo la retribuzione giornaliera per il numero di ore lavorative previste dal contratto. L'importo, come normalmente accade per le indennità INPS, è anticipato dal datore di lavoro e successivamente recuperato tramite conguaglio contributivo.

Adempimenti del datore di lavoro

A partire dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende fruire delle 10 ore annue di permesso aggiuntivo deve presentare apposita richiesta al datore di lavoro, potendo utilizzare esclusivamente ore intere. In sede di richiesta, il lavoratore è tenuto a dichiarare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il possesso dei requisiti previsti dalla legge, ossia la prescrizione medica delle prestazioni sanitarie e il riconoscimento di un grado di invalidità civile pari o superiore al 74%. A seguito della fruizione del permesso, deve essere prodotta l'attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria presso cui sono state effettuate le visite, gli esami o le cure.
La medesima disciplina si applica ai permessi fruiti per assistere il figlio minorenne affetto dalle patologie previste, per i quali il lavoratore ha diritto a un autonomo plafond di 10 ore annue, indipendente da quello eventualmente utilizzato per sé stesso. In tali casi restano fermi gli obblighi dichiarativi e documentali, con riferimento ai requisiti sanitari del figlio. Il diritto ai permessi è riconosciuto a ciascun genitore lavoratore e, in presenza di più figli minori, è attribuito separatamente per ogni figlio, senza limitazioni derivanti dall'eventuale fruizione del beneficio da parte dell'altro genitore.

Sempre dalla medesima competenza, per consentire la corretta gestione contributiva e il popolamento del conto assicurativo del lavoratore, è istituito uno specifico codice evento, denominato “PCM”, che identifica i permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti dalle patologie indicate dalla legge. Il datore di lavoro è tenuto a valorizzare il codice evento nelle settimane interessate dall'assenza, indicando nel calendario giornaliero il numero di ore di permesso fruite e la retribuzione persa.

Ai fini del recupero delle somme anticipate, è previsto uno specifico codice di conguaglio (0060) da esporre nella sezione contributiva del flusso UniEmens, con indicazione dell'importo conguagliato e del periodo di riferimento.

Settore agricolo, pubblico e lavoratori domestici

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato sono previste modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri, con codici dedicati e l'indicazione puntuale delle giornate e delle ore interessate dall'evento, mentre per gli operai agricoli a tempo determinato e per i lavoratori domestici l'indennità è rimborsata dall'INPS ai datori di lavoro secondo istruzioni che saranno fornite con successivi messaggi.

Particolari indicazioni riguardano inoltre i datori di lavoro privati e pubblici con personale iscritto alla Gestione pubblica, per i quali il trattamento economico è corrisposto direttamente dall'amministrazione di appartenenza e dichiarato con specifici codici nei flussi contributivi.

Fonte: Circolare INPS 19 dicembre 2025 n. 152

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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