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  • Tempo di lettura 8 min.

Il Fisco aveva ingiunto nei confronti della contribuente (e del coniuge Tizio) il pagamento di maggiore Iva, interessi e sanzioni, revocando l'aliquota agevolata “prima casa” del 4% applicata sull'acquisto di un immobile non di lusso, poi rivenduto prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, senza provvedere, entro un anno dall'alienazione, all'acquisto di un nuovo immobile da adibire a prima abitazione. Difatti,  la vendita dell'immobile "beneficiato" prima dello spirare del quinquennio era avvenuta  pacificamente dopo l'acquisto del terreno, sul quale era stato costruito lo stabile adibito - entro l'anno dalla detta vendita - ad abitazione principale (senza che l'acquisto del detto terreno potesse essere considerato avulso dall'acquisto per specificazione dell'immobile ivi costruito in quanto, quest'ultimo, accedeva all'area  di sedime ex art. 934 c.c. stante la coincidenza proprietaria e la concreta realizzazione a mezzo di altro soggetto appaltatore). A tal proposito, la CTR aveva ritenuto legittima la revoca dell'Iva agevolata. Avverso il provvedimento, la contribuente proponeva ricorso in Cassazione sottolineando che aveva invocato correttamente, nel presente giudizio, il giudicato favorevole ottenuto dall'altro condebitore (il coniuge) nell'altro giudizio sullo stesso avviso di rettifica e liquidazione. Pertanto, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello, ...

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Elettra Bandi

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