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venerdì 12/12/2025 • 14:06

Fisco DAI COMMERCIALISTI

Conguaglio sui contributi dovuti al CNDCEC per l’anno 2025

Il CNDCEC ha inviato l'Informativa 12 dicembre 2025 n. 185 relativa al conguaglio sui contributi dovuti per l'anno 2025. Gli Ordini territoriali sono chiamati a restituire la documentazione e a effettuare i versamenti entro il 31 gennaio 2026. L'informativa specifica i criteri di calcolo e le condizioni per la gestione degli iscritti morosi.

a cura di

redazione Memento

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Il CNDCEC, tramite l'Inf. 12 dicembre 2025 n. 185, ha comunicato a tutti i Presidenti dei Consigli degli Ordini la necessità di procedere al conguaglio contributivo per l'anno 2025.

La scadenza per la restituzione del prospetto in Excel compilato (composto da due fogli per il conguaglio 2025 e i residui morosi 2023/2024) e dei relativi allegati (A-B-C-D) è fissata al 31 gennaio 2026. Entro la stessa data, gli Ordini devono versare al Consiglio Nazionale l'importo del conguaglio 2025 e il conguaglio relativo agli anni 2023 e 2024 per gli iscritti morosi sottoposti a procedimento disciplinare e sospensione.

Criteri per il calcolo del contributo

L'ammontare del conguaglio 2025 sarà determinato tenendo conto di specifici criteri:

  • il contributo annuale, se riscosso dall'Ordine territoriale, deve essere versato al CNDCEC anche in caso di cancellazione o sospensione del professionista durante l'anno;
  • il contributo è dovuto al CNDCEC anche per gli iscritti e le STP che chiedono la cancellazione nel corso dell'anno;
  • in caso di trasferimento, la quota è dovuta dall'Ordine territoriale che l'ha effettivamente riscossa.
  • i passaggi tra Albo ed Elenco Speciale nell'ambito dello stesso Ordine non influenzano il calcolo complessivo del contributo.

Il contributo dovuto per il 2025 si ridetermina sommando gli iscritti al 31 dicembre 2024, i nuovi iscritti nel 2025, e gli iscritti per trasferimenti (solo se il contributo è stato riscosso dall'Ordine subentrante), e sottraendo i cancellati per morosità/decesso (solo se il contributo non è stato riscosso) e i cancellati per trasferimenti ad altri Ordini (solo se il contributo è stato riscosso dall'Ordine cedente).

La gestione della morosità

Il regolamento prevede che le quote dovute dagli iscritti morosi non riscosse dall'Ordine possano non essere versate al CNDCEC, a condizione che l'Ordine dimostri di aver agito con un provvedimento di sospensione o di aver aperto il procedimento disciplinare entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

In dettaglio, per un iscritto moroso, l'Ordine può non versare la quota se:

  • primo anno: è stato avviato il procedimento disciplinare entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
  • secondo anno: è stato irrogato il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 139/2005 nell'anno di competenza;
  • terzo anno: è stato emesso il provvedimento di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco speciale per la mancanza del requisito della condotta irreprensibile (art. 36 c. 1 lett. C) D.Lgs. 139/2005) nell'anno di competenza.

In assenza di queste condizioni, le quote dei tre anni devono essere versate al Consiglio Nazionale. L'informativa ricorda, inoltre, che gli Ordini sono responsabili dell'esazione dei contributi dovuti al CNDCEC.

Modalità di versamento

Il versamento dei contributi deve avvenire tramite bonifico bancario in favore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, utilizzando il seguente codice IBAN: IT95G0569603200000013133X48; BANCA POPOLARE DI SONDRIO, AGENZIA 11 DI ROMA.

Nella disposizione di bonifico è necessario inserire l'Ordine di provenienza seguito dalla sigla ODCEC come dato riguardante l'ordinante, al fine di una corretta imputazione contabile.

Fonte: Inf. CNDCEC 12 dicembre 2025 n. 185

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