
martedì 09/12/2025 • 14:00
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sull'attuale meccanismo di calcolo dell'onere fiscale minimo applicato alla vendita di sigarette. Pur riconoscendo che il meccanismo comprime eccessivamente la libertà di determinazione dei prezzi e penalizza i produttori di fascia bassa, l'intervento correttivo è stato demandato al Legislatore (Corte Cost. 9 dicembre 2025 n. 183).
redazione Memento
L'attuale meccanismo di determinazione dell'onere fiscale minimo (OFM) applicato alla vendita delle sigarette "presenta evidenti criticità in riferimento al principio di proporzionalità" e deve essere rivisto dal Legislatore. È quanto si legge nella sentenza n. 183 della Corte Costituzionale, depositata il 9 dicembre 2025.
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal TAR Lazio (in riferimento all'art. 39-octies c. 6, 7 e 8 D.Lgs. 504/95), ma ha al contempo riconosciuto la fondatezza delle critiche mosse al meccanismo in vigore. Secondo la sentenza, il calcolo attuale dell'OFM "comprime eccessivamente e in modo non necessario la libertà di determinazione dei prezzi" riconosciuta ai produttori dalla direttiva 2011/64/UE, penalizzando in particolare i produttori di sigarette di fascia bassa.
Effetto sproporzionato sulla concorrenza
Questo effetto è stato giudicato "sproporzionato e non necessario" rispetto alla finalità per cui l'Unione Europea ha consentito l'istituzione dell'OFM, ovvero la tutela della salute, prevenendo che prezzi troppo bassi favoriscano il consumo, specialmente tra i giovani. La Corte evidenzia che in questo modo si viene "a sbilanciare fortemente, pregiudicandola, la finalità di tutela della concorrenza rispetto a quella [...] di tutela della salute".
Riforma demandata al Governo
Nonostante il riconoscimento delle criticità, la Corte Costituzionale ha chiarito di non poter operare la "reductio ad legitimitatem" (la riduzione a conformità legale) in autonomia. Le modalità di revisione, infatti, sono "molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema" e ricadono nella discrezionalità del Legislatore.
Lo spettro delle soluzioni è ampio e spazia da un ritorno a una misura numerica fissa per la determinazione dell'OFM (come previsto, ad esempio, nell'attuale disegno di legge di Bilancio 2026 all'articolo 28) fino alla possibilità di ridurre significativamente l'aliquota prevista per l'onere fiscale minimo. Entrambe le ipotesi, secondo la Corte, offrono un'ampia gamma di possibili variabili che dovranno essere valutate dal Parlamento.
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Piero Bellante
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