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Il caso di specie, relativo al ricorso proposto da un contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ha consentito alla Corte di sciogliere un nodo giuridico di eccezionale rilevanza: se e in quale misura un soggetto che opera in totale evasione possa beneficiare del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, nell'ambito di un accertamento induttivo puro fondato esclusivamente su movimentazioni finanziarie. La Cassazione non solo conferma tale diritto, ma stabilisce che la base imponibile ricostruita induttivamente deve intendersi già comprensiva dell'IVA, con conseguente obbligo di scorporo per l'Amministrazione.

I fatti di causa

La vicenda sottesa all'ordinanza ha origine da un'articolata attività d'indagine di polizia giudiziaria finalizzata ad accertare l'origine di numerosi invii di danaro in Cina da parte del contribuente. L'Agenzia delle Entrate, facendo leva sulle movimentazioni finanziarie riscontrate sui conti bancari e postali di cui il contribuente era titolare o delegato, ha accertato lo svolgimento di una vera e propria attività d'impresa in totale evasione fiscale, ricostruendo induttivamente la materia imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento, ottenendo dalla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova un accoglimento parziale del ricorso, con riconoscimento dei prelevamenti operati dai conti bancari quali costi computabili sugli importi determinati successivamente in autotutela dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello principale, contestando la pronuncia di primo grado con riferimento all'IVA come rideterminata, mentre il contribuente ha proposto appello incidentale per le statuizioni di cui era rimasto soccombente.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 3758/67/2015 del 4 settembre 2015, ha riformato la decisione di primo grado, confermando gli avvisi di accertamento modificati in autotutela. Il giudice d'appello ha riconosciuto che i trasferimenti eseguiti costituivano il pagamento di prodotti acquistati, ma ha escluso la rilevanza dei prelevamenti ai fini della detrazione IVA, ritenendo che l'art. 32 DPR 600/73 consentisse il riconoscimento dei prelevamenti come costi solo per le imposte dirette, mentre per l'IVA il diritto di detrazione richiedeva la documentazione fiscale (fattura, registrazione, liquidazione) del tutto assente nel caso di evasione totale.

Il principio di diritto enunciato: natura e portata innovativa

L'ordinanza 31406/2025 costituisce un autentico tour de force ermeneutico, culminante nell'enunciazione di un principio di diritto che segna una netta discontinuità rispetto al passato. La Cassazione dichiara testualmente: "Nel caso di un contribuente che realizzi operazioni IVA completamente occultate all'Amministrazione Finanziaria (c.d. evasore totale), secondo la direttiva 2006/112/UE - in particolare gli artt. 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell'IVA, la ricostruzione, mediante accertamento c.d. induttivo puro, della maggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell'IVA, con la conseguenza che, ferma restando la possibilità di adottare sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, il soggetto passivo interessato deve disporre del diritto di detrarre l'IVA a monte, da esercitare entro il termine di decadenza prescritto".

Questo principio sancisce due innovazioni di eccezionale rilevanza:

  • la base imponibile ricostruita induttivamente deve intendersi già al lordo dell'IVA, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorporo prima di determinare l'imposta dovuta. Questo approccio risponde alla necessità di non trasformare l'IVA in un costo a carico dell'operatore economico, ma di mantenerla quale imposta sul consumo finale, in conformità al principio di neutralità.
  • l'evasore totale conserva il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, nonostante la totale assenza di compliance formale (mancata emissione di fatture, omessa tenuta dei registri, inesistenza di dichiarazioni). Tale diritto, tuttavia, non è illimitato: deve essere esercitato entro i termini di decadenza previsti dalla normativa nazionale e resta naturalmente soggetto alla possibilità per l'Amministrazione di contestare la sussistenza dei requisiti sostanziali o di provvedere a sanzionare le violazioni commesse.

Le motivazioni della Cassazione: dal diritto comunitario al diritto interno

Le motivazioni dell'ordinanza si articolano in un complesso percorso logico-giuridico che muove dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per giungere alla coerente applicazione nell'ordinamento italiano.

La distinzione tra requisiti sostanziali e formali

Il punto di partenza è rappresentato dalla consolidata giurisprudenza comunitaria che distingue nettamente tra requisiti sostanziali e requisiti formali del diritto alla detrazione IVA. I primi, individuati dalla Corte di Giustizie nella sentenza Idexx (causa C-590/13), costituiscono il fondamento stesso del diritto e consistono nella circostanza che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest'ultimo sia debitore dell'IVA attinente a tali acquisti e che i beni o servizi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili. I secondi, disciplinati dagli artt. 18 e 22 della direttiva 2006/112/CE, riguardano le modalità di esercizio del diritto (obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione) e il loro mancato rispetto non incide sulla nascita del diritto medesimo, fatta salva l'ipotesi in cui la violazione comporti l'impossibilità di fornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.

La Cassazione rileva che nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate non ha contestato la condotta fraudolenta del contribuente nell'accezione comunitaria, ma si è limitata a fare leva sull'inesatto adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione. Questa circostanza è decisiva: la mera violazione degli obblighi formali non può comportare la perdita del diritto alla detrazione, pena la violazione del principio di neutralità dell'IVA e della direttiva comunitaria.

Il principio di neutralità fiscale come parametro interpretativo

Il principio di neutralità dell'IVA, riconosciuto dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce il vero fil rouge dell'ordinamento. La Cassazione richiama espressamente le sentenze Fontana (causa C-648/16) e CB (causa C-521/19), che hanno stabilito come la ricostruzione induttiva della materia imponibile debba essere intesa comprensiva dell'IVA, a meno che il diritto nazionale non consenta al soggetto passivo di ripercuotere e detrarre successivamente l'imposta.

Nella sentenza CB, la Corte di Giustizia ha affrontato un caso sostanzialmente analogo a quello in esame: un agente artistico che forniva servizi in contanti, senza emissione di fattura e senza contabilizzazione. La CGUE ha chiarito che "il fatto che un soggetto passivo non abbia osservato l'obbligo di fatturazione non può ostare al principio di base della direttiva, il quale risiede nel fatto che il sistema dell'IVA mira a gravare unicamente sul consumatore finale". Di conseguenza, la base imponibile ricostruita a posteriori deve essere intesa quale corrispettivo già comprensivo dell'IVA.

L'armonizzazione con la giurisprudenza italiana

La Cassazione non opera in un vuoto giuridico, ma confronta la propria soluzione con la giurisprudenza interna pregressa. In particolare, richiama la sentenza n. 19108/2025, che ha affermato come la mancanza di espressa indicazione dell'IVA nel contratto non possa considerarsi significativa, discendendo l'obbligo di versare l'imposta dalla legge stessa secondo il meccanismo previsto.

Tuttavia, la vera novità sta nel superamento di precedenti orientamenti che condizionavano il diritto alla detrazione alla mera esistenza di una fattura registrata. La Corte dà piena attuazione al principio comunitario, riconoscendo che la violazione degli obblighi formali non incide sulla nascita del diritto, ma può limitarne l'esercizio nel tempo. Da qui la conferma della possibilità di esercitare la detrazione entro il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 19 DPR 633/72, anche in assenza di dichiarazioni periodiche per il periodo di maturazione.

Profili di criticità e possibili sviluppi

Non mancano, tuttavia, profili di criticità. La distinzione tra evasore "semplice" ed evasore "fraudolento" richiede un'attenta valutazione fattuale da parte dei giudici di merito, che dovranno accertare la sussistenza di una condotta fraudolenta in senso comunitario per poter legittimamente negare il diritto alla detrazione. Tale accertamento, basato su indizi di evasione sistematica e organizzata, potrebbe dar luogo a controversie interpretative.

Fonte: Cass. 2 dicembre 2025 n. 31406

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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