
sabato 06/12/2025 • 06:00
La normativa agevolativa concernente la Rottamazione-quater prevedeva anche l'impegno della parte a rinunciare al giudizio inerente ai ruoli oggetto dell'istanza di definizione agevolata, comportamento rispetto al quale contrasta la proposizione dell'appello, da cui l'inammissibilità del gravame proposto (CGT II Lombardia 24 novembre 2025 n. 2683).
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La disposizione agevolativa
La L. 197/2022 (art. 231 e ss) prevedeva la possibilità per i contribuenti di definire in via agevolata i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere interessi e sanzioni. In caso di adesione all'istituto agevolato, il pagamento delle somme poteva essere effettuato o in un'unica soluzione entro il 30 luglio 2023 o nel numero massimo di diciotto rate: la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La norma prevedeva, altresì, che il debitore manifestasse all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione in cui doveva, tra l'altro, scegliere il numero di rate, indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi nonché assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L...
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Andrea Amantea
- Giornalista pubblicista - Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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