Con due risposte del 24 novembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di consolidato fiscale e remissione in bonis. Nel dettaglio, con la risposta n. 293 nega la remissione in bonis per l’ingresso di una società nel consolidato 2024 quando, dopo il termine per esercitare l’opzione in dichiarazione, il “secondo acconto” IRES è stato versato separatamente dalla consolidata: tale condotta non è un comportamento concludente e non consente di sanare l’omessa indicazione nel quadro OP. Nel caso di specie, Alfa, consolidante, aveva già un consolidato con Gamma e Delta e ha dimenticato di indicare in SC 2024 (quadro OP) l’opzione per includere Beta dal 2024. Le istanti hanno sostenuto di aver dimostrato l’intento tramite acconti 2024 determinati come “fiscal unit” e l’esposizione in bilancio 2024 di Beta di un debito verso la controllante. Secondo l’Agenzia delle Entrate, avendo Beta e Alfa versato separatamente anche la seconda rata (dicembre 2024), la condotta non è coerente con la volontà di includere Beta nel perimetro della tassazione di gruppo, pertanto quest’ultima non accede all’istituto della remissione in bonis. Con la risposta n. 294, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’ingresso di BETA nel consolidato fiscale di ALFA dal periodo d’imposta 2024 è valido via remissione in bonis, grazie a comportamenti concludenti (acconti IRES 2024 coerenti e provento da consolidamento in bilancio). Operativamente: ALFA indicherà l’opzione nel quadro OP del Modello SC 2025 (codice 1; “2 secondo periodo”), BETA compilerà il quadro GN e si verserà la sanzione di 250 euro. Nel caso di specie, ALFA (consolidante di GAMMA e DELTA) costituisce BETA a novembre 2023 e dimentica l’opzione nel quadro OP della dichiarazione 2023. Le società dimostrano però la volontà univoca d’ingresso 2024: acconti IRES determinati includendo BETA e il bilancio 2024 di BETA con provento da consolidamento a fronte di perdite/interessi trasferiti. Si ricorda che l’omessa comunicazione dell’opzione quale ''adempimento formale'' indispensabile per l'accesso al regime del consolidato fiscale può essere sanata mediante l'istituto della remissione in bonis, disciplinato dall'art. 2 c. 1 DL 16/2012, purché: a) la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza; b) sussistano i requisiti sostanziali richiesti dagli artt. 117 e s. DPR 917/86 alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per l'esercizio dell'opzione; c) la consolidante eserciti l'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi la sanzione pari a 250 euro. Fonte: Risp. AE 24 novembre 2025 n. 293 e n. 294
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