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  • Tempo di lettura 8 min.

L'azienda Alfa opera nel settore della ristorazione e applica ai propri dipendenti il CCNL per le aziende del settore Commercio - Confcommercio.

Nelle giornate del sabato e della domenica, il personale addetto al servizio ai tavoli osserva il seguente orario di lavoro: dalle 18.00 alle 2.00 e detto orario veniva osservato anche nella giornata di domenica, 30 novembre 2025, sicché la prestazione lavorativa veniva resa per n. 2 ore nel mese successivo (dicembre).

Si chiede come va trattata sotto il profilo retributivo la giornata di lavoro prestata nella giornata di domenica e se va inserita nel cedolino del mese di novembre o di dicembre.

Lavoro notturno

Il D.Lgs. 68/2003 definisce il periodo di lavoro notturno come segue: “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;”.

Il medesimo decreto stabilisce i limiti di ricorso al lavoro notturno, la durata massima e gli adempimenti del datore di lavoro in merito alla consultazione con le RSA, alla valutazione dello stato di salute e agli impatti sulla sicurezza del lavoro.

Ulteriori dettagli relativi alla disciplina del lavoro notturno, ivi incluso il trattamento retributivo, viene definito dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. In particolare - e per quel che ci occupa, l'art. 151 del CCNL Commercio Confcommercio fa rientrare nell'orario di lavoro notturno le ore “effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino” prevedendo per tali fasce orarie una maggiorazione del 15% sulla retribuzione di fatto. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci seguenti:

  • paga base nazionale conglobata;
  • indennità di contingenza;
  • terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
  • scatti di anzianità per gli aventi diritto;
  • altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
  • tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.

Esposizione del lavoro notturno nel LUL

Stante la circostanza che la prestazione lavorativa si svolge a cavallo fra due giornate e fra due mesi si pone il problema di individuare la giornata e il mese a cui imputare le ore di lavoro.

Tale quesito non trova risposta nella normativa relativa al LUL (Libro Unico del Lavoro), prevalentemente contenuta nell'art. 39 DL 112/2008; nel DM 9 luglio 2008 del Ministero del Lavoro  recante concernente “Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio” e nella circolare n. 20/2008 del medesimo Dicastero.

Il richiamato art. 39 prevede che il libro unico del lavoro contenga un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno:

  • il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato,
  • l'indicazione delle ore di straordinario,
  • l'indicazione delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite,
  • l'indicazione delle ferie e dei riposi.

Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. Il libro unico del lavoro deve essere compilato per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

Nessuna indicazione le norme di legge forniscono in merito alle modalità di indicazione delle presenze a cavallo fra due mesi e due giornate.

Le opzioni che si pongono sono fondamentalmente due:

  1. la prima è quella di imputare le ore di lavoro a ciascuna giornata di lavoro, separando di fatto la giornata lavorativa in due giorni e in due mesi;
  2. la seconda è quella di conteggiare tutte le ore di lavoro nella giornata in cui si inizia la prestazione lavorativa.

L'orario di lavoro può essere distribuito nell'arco della giornata, della settimana, del mese o dell'anno senza limiti specifici rispetto all'orario della giornata. È tassativamente richiesto, però, dall'art. 11 D.Lgs. 68/2003 di rispettare il riposo giornaliero di 11 ore e i divieti previsti per alcune categorie di lavoratori. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

È quindi possibile collocare l'orario di lavoro in qualunque fascia oraria nell'arco delle 24 ore e anche a cavallo di due mesi o di due giornate.

Soluzione

Alla luce della richiamata normativa, può concludersi che le ore di lavoro svolte dalle 22:00 alle 1:00 vanno retribuite con una maggiorazione pari al 15% applicata su:

  • paga base nazionale conglobata;
  • indennità di contingenza;
  • terzo elemento; scatti di anzianità per gli aventi diritto; altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
  • tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo.

Quanto all'indicazione delle presenze nel LUL, si può ritenere che, alla luce delle previsioni concernenti le pause, le giornate di lavoro vadano imputate alla giornata di inizio della prestazione lavorativa, stante il rischio che la prestazione venga considerata frazionata con conseguenze sulla disciplina del riposo giornaliero.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di

Paolo Patrizio

- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni Unite

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