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Nel caso oggetto dell'ordinanza n. 28367 del 27 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, un'azienda avviava un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio dipendente, reo di aver praticato una disciplina sportiva incompatibile con le prescrizioni del medico competente. Quest'ultimo, infatti, lo aveva giudicato idoneo alla mansione specifica con la limitazione della movimentazione manuale dei carichi al di sopra dell'altezza della spalla e della movimentazione manuale di carichi aventi peso superiore ai 18 kg All'esito del procedimento la società procedeva con il licenziamento per giusta causa che il lavoratore impugnava giudizialmente. La Corte d'appello, nell'ambito di un procedimento di reclamo ex L. 92/2012, confermava la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo. Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e, in conformità con le valutazioni espresse in primo grado, la Corte d'appello accertava che le condotte del lavoratore erano state individuate dalla società attraverso l'esame dei video da lui stesso pubblicati sulla piattaforma Instagram. Secondo la Corte d'appello il lavoratore aveva posto in essere “un'attività extralavorativa, tutt'altro che episodica o causale, consistente in esercizi fisici potenzialmente idon...

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