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Investimenti 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2024 ed effettuati tra il 2025 e il 30 giugno 2026

Con una News legislativa del 14 novembre 2025, Assonime ha fornito chiarimenti sulla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 relativamente alla disciplina degli investimenti 4.0 e al momento in cui si consuma il plafond annuale per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024 ma realizzati nel 2025 o nella “coda” fino al 30 giugno 2026. 

Secondo la regola generale, il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 si determina in base all'anno in cui l'investimento viene considerato effettuato. L'effettuazione dell'investimento, ai fini fiscali, coincide con il momento in cui il bene è consegnato, installato e, se necessario, collaudato o messo in funzione. La normativa prevede la possibilità di una cosiddetta “coda”: se entro il 31 dicembre di un anno viene effettuato l'ordine accettato dal fornitore e versato un acconto almeno pari al 20% del costo, la consegna o il completamento può avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo, mantenendo il diritto ad applicare la disciplina agevolativa dell'anno di prenotazione.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il meccanismo del “rubinetto” per il 2025, basato su un tetto massimo di spesa pubblica pari a 2,2 miliardi di euro. Ciò significa che, per gli investimenti effettuati nel 2025, il diritto all'agevolazione è riconosciuto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento delle risorse stanziate.

Tuttavia, la stessa legge ha previsto una significativa eccezione: gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024 sono esclusi dal tetto di spesa del 2025. Questa esclusione tutela le imprese che hanno pianificato investimenti prima dell'entrata in vigore delle nuove regole, garantendo loro l'accesso al beneficio anche se le risorse pubbliche si esauriscono.

La determinazione del plafond annuale

Il nodo interpretativo riguarda ora la determinazione del plafond annuale consumato da questi investimenti. La domanda posta è se per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024 ma realizzati nel 2025 o entro il 30 giugno 2026 si debba considerare consumato il plafond 2024 o quello 2025. L'analisi della disciplina, anche alla luce delle recenti modifiche normative, porta a una soluzione univoca. La prenotazione dell'investimento entro il 2024 non comporta l'imputazione automatica al plafond 2024 di investimenti che vengono ultimati nel 2025 o nella relativa coda. Il criterio che prevale resta quello dell'anno di effettuazione, per cui i beni consegnati, installati e messi in funzione nel 2025, o comunque entro il 30 giugno 2026, vanno a consumare il plafond del 2025.

La deroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che esclude questi investimenti dal “rubinetto”, non modifica la regola generale relativa al plafond. La funzione di questa esclusione è solo quella di liberare i prenotati entro il 2024 dal rischio di restare esclusi per esaurimento delle risorse pubbliche, ma non consente di attribuire a tali investimenti il plafond del 2024.

L'unica eccezione a questa regola si verifica se la consegna e il completamento dell'investimento avvengono entro il 30 giugno 2025, poiché in questo caso si mantiene il diritto ad applicare la disciplina (e il relativo plafond) del 2024 grazie alla coda ordinaria prevista dalla normativa previgente.

Se l'acconto versato entro il 31 dicembre 2024 non raggiunge il 20% dell'investimento complessivo, solo la quota coperta dall'acconto segue la disciplina (e il plafond) dell'anno di prenotazione, mentre la parte eccedente segue invece la disciplina (e il plafond) dell'anno di effettuazione. Da qui l'importanza di verificare con attenzione la percentuale dell'acconto rispetto al costo finale del bene per evitare spiacevoli sorprese in fase di utilizzo del credito d'imposta.

Per quanto riguarda le procedure operative, per gli investimenti effettuati nel 2025, anche se esclusi dal “rubinetto”, rimane l'obbligo di seguire le nuove modalità di comunicazione tramite portale GSE. La comunicazione preventiva va inviata entro il 31 gennaio 2026 e deve essere seguita da una comunicazione di completamento dell'investimento.

Solo dopo la conferma di maturazione comunicata dal MIMIT all'Agenzia delle Entrate sarà possibile utilizzare il credito d'imposta in compensazione.

Un'ulteriore novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda gli investimenti in beni immateriali 4.0, per i quali il credito d'imposta è stato abrogato a partire dal 2025. Le imprese che intendono realizzare progetti che contemplano sia beni materiali che immateriali dovranno quindi valutare con attenzione le nuove opportunità offerte dalle agevolazioni per la Transizione 5.0.

In conclusione, la regola da seguire è chiara: gli investimenti materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2024, ma realizzati dal 2025 in poi e fino al 30 giugno 2026, consumano il plafond del 2025. L'esclusione dal “rubinetto” riguarda solo il limite alle risorse pubbliche, non lo spostamento del plafond annuale. La pianificazione aziendale dovrà dunque tener conto che il plafond effettivamente consumato sarà quello dell'anno di effettuazione, con tutte le conseguenze in termini di cumulabilità e limiti massimi applicabili.

La corretta gestione dei tempi di realizzazione, delle percentuali di acconto e delle comunicazioni sarà fondamentale per massimizzare il beneficio fiscale e garantire la piena legittimità dell'agevolazione.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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