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Scade il 1° dicembre 2025 (poiché il 30 novembre è festivo) il termine ultimo per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre del 2025. Una scadenza, quella di dicembre, che costringe i contribuenti a tirare le fila di quanto dovuto anche nel primo e secondo trimestre del 2025: se infatti gli importo dovuto per tali trimestri non avesse superato la soglia dei 5.000 Euro, era previsto - alla loro scadenza naturale - un differimento di versamento alla scadenza prevista per il terzo trimestre.

Pertanto, i contribuenti, al 1° dicembre, potrebbero trovarsi nella condizione di sostenere un esborso finanziario consistente: per come sono state delineate, tali scadenze hanno richiesto un monitoraggio di quanto liquidato/dovuto sia per il primo che per il secondo trimestre - all'indomani della loro scadenza naturale – valutando un rinvio del versamento cumulativo direttamente al terzo trimestre, insieme all'imposta dovuta per quest'ultimo.

Scadenze e adempimenti

Il versamento dell'imposta di bollo (da non confondere con il c.d. bollo virtuale - quale modalità di assolvimento virtuale dell'imposta di bollo a cui si assoggettano determinati atti e documenti, su richiesta degli interessati all'Agenzia delle Entrate) è soggetto alle ordinarie scadenze, che possono essere postergate se il termine ultimo “cade” di sabato o in un giorno festivo).

Per il 2025 i versamenti hanno rispettato il seguente calendario:

  • 3.6.2025 - primo trimestre per importi > Euro 5.000;
  • 30.9.2025- secondo trimestre per importi > Euro 5.000;
  • 30.9.2025 - primo trimestre per importi < Euro 5000;
  • 1.12.2025 - terzo trimestre – nessun limite di importo;
  • 1.12.2025 - primo e secondo trimestre con importo cumulato < Euro 5000;
  • 2.3.2026 - quarto trimestre – nessun limite di importo.

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'art. 6 DM 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche tramite la valorizzazione del campo “Bollo virtuale” con l'indicazione “SI/No” del tracciato record .xml della fattura elettronica, fornendo così la possibilità ai contribuenti di visualizzare sul portale “Fatture e corrispettivi”:

  • Elenco A: riportante i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse, integrati con;
  • Elenco B: i dati delle fatture per le quali, secondo gli uffici finanziari, l'imposta di bollo risulterebbe dovuta sebbene in fattura non sia stata assolta. Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le condizioni fondamentali e necessarie per l'assolvimento del bollo (importo, natura dell'operazione imponibile, non imponibile o esente) e non è presente alcuna codifica per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo.

Decorsi infatti i termini per la modifica dell'Elenco B, sulla base dei dati presenti in entrambi gli elenchi, l'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta evidenziandone l'importo liquidato/dovuto entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Relativamente al terzo trimestre, sono quindi disponibili già dallo scorso 15 ottobre gli Elenchi A e B riepilogativi degli importi dovuti, i quali potevano essere modificati dal contribuente entro il 31 ottobre, al fine di provvedere alla liquidazione definitiva degli importi dovuti entro il 15 novembre (secondo mese successivo alla chiusura del trimestre).

Codici tributo per i versamenti

I codici di versamento da utilizzare nella predisposizione del modello F24 del terzo trimestre sono:

  • 2521 – imposta di bollo – primo trimestre;
  • 2522 – imposta di bollo – secondo trimestre;
  • 2523 – imposta di bollo – terzo trimestre;
  • 2525 – imposta di bollo – sanzioni;
  • 2526 – imposta di bollo – interessi.

I codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è stato posticipato al 1° dicembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta è dovuta (2521 e/o 2522). L'omesso o insufficiente o tardivo versamento fa scattare l'invio di comunicazione telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo PEC del soggetto IVA nella quale viene indicato l'importo dovuto, sanzioni ex art. 13 c. 1 D.Lgs. 471/97 e interessi.

L'ultima scadenza da appuntare per l'imposta di bollo del 2025 è il 2 marzo 2026 nel quale andrà versata l'imposta dovuta relativamente al quarto trimestre, qualunque sia l'importo a debito. Il codice tributo da utilizzare sarà il 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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