L'art. 48 del DDL Bilancio 2026, attualmente all'esame del Senato, contiene una misura di particolare rilievo in quanto orientata al sostegno concreto della genitorialità e, in particolare, delle madri con nuclei familiari numerosi.
Nel dettaglio, il primo comma del citato art. 48 stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2026, un beneficio in favore dei datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. A tali datori di lavoro sarà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Tale misura si configura come un intervento che coniuga finalità occupazionali e sociali, ponendosi l'obiettivo di favorire l'ingresso e la permanenza delle madri nel mercato del lavoro attraverso una logica di incentivo mirato e di promozione della stabilità occupazionale femminile. La disposizione, inoltre, si caratterizza per la sua capacità di restituire centralità al ruolo materno all'interno della dimensione produttiva, superando una visione meramente assistenziale per collocarsi in una prospettiva di valorizzazione del capitale umano femminile. Essa promuove un modello di inclusione attiva e di effettiva parità sostanziale, fondato sul riconoscimento della maternità non come ostacolo, bensì come risorsa sociale e lavorativa.
In tale ottica, la norma si pone in linea di continuità con i principi costituzionali di tutela della famiglia e di promozione dell'occupazione femminile, oltre che con le più recenti direttive europee in materia di gender equality e conciliazione vita-lavoro.
Durata dell'esonero
Si ritiene altresì opportuno precisare che il secondo comma del predetto art. 48 disciplina in modo puntuale la durata dell'esonero contributivo in oggetto, individuandone l'arco temporale di applicazione e definendo i limiti entro i quali il beneficio può essere fruito dal datore di lavoro.
In particolare, l'esonero spetta, considerando quale termine iniziale la data dell'assunzione, per:
Esclusioni, compatibilità e limiti di spesa
Nell'ambito dell'esame della disposizione in commento, appare opportuno sottolineare che l'esonero non trova applicazione nei confronti dei rapporti di lavoro domestico né di quelli instaurati in regime di apprendistato, e non può cumularsi con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento già previsti dalla normativa vigente.
È invece pienamente compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 D.Lgs. 216/2023.
Da ultimo, per ciò che concerne i limiti di spesa, si precisa che l'esonero contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di:
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo.
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Luca Furfaro
- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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