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martedì 11/11/2025 • 12:09

Contabilità DAI COMMERCIALISTI

Ordini professionali e sistema unico di contabilità per le PA

Gli Ordini professionali non saranno tenuti a conformarsi al sistema unico di contabilità economico-patrimoniale cd. accrual poiché non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche destinatarie della riforma relativa a tale sistema (Inf. CNDCEC 10 novembre 2025 n. 162).

a cura di

redazione Memento

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La riforma 1.15 del PNRR, denominata “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual”, inserita nella Missione 1, Componente 1, dello stesso Piano, prevede l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per tutte le pubbliche amministrazioni, basato sugli standard contabili internazionali del settore pubblico, in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 novembre 2011, come emendata dalla Direttiva 1265/2024.   

I principi e le regole del nuovo sistema contabile accrual unico per le pubbliche amministrazioni italiane (costituiti dal Quadro concettuale, dagli standard contabili e dal Piano dei conti multidimensionale, unico per tutte le amministrazioni pubbliche) sono stati definiti con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. 

La milestone M1C1-118 della riforma 1.15 (come riformulata a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024) prevede, fra l'altro, una fase pilota finalizzata alla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, coerenti con le nuove regole contabili di cui alla milestone M1C1-108, da parte di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 per cento della spesa primaria del settore pubblico.

L'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, indica le amministrazioni pubbliche soggette alla fase pilota; l'elenco di dette amministrazioni è stato definito dalla determina del Ragioniere generale dello Stato RR 259 del 26 novembre 2024 (adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del predetto decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113). 

Gli Ordini professionali non sono inclusi nel predetto elenco delle amministrazioni pubbliche interessate dalla fase pilota.  Peraltro, e a monte, deve ritenersi che gli Ordini professionali neppure sono, in generale, ricompresi nel perimetro delle ‘amministrazioni pubbliche' destinatarie della riforma 1.15 del PNRR e pertanto essi non saranno tenuti a conformarsi al così definito (e implementando) sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual.

La riforma 1.15 del PNRR, infatti, costituisce attuazione della Direttiva Europea 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 novembre 2011, come emendata dalla Direttiva 1265/2024.  L'art. 3, comma 1 della predetta Direttiva, dispone che per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali. 

All'art. 1, la Direttiva chiarisce che si applica la definizione di sottosettori dell'amministrazione pubblica di cui all'Allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell'Unione europea, che istituisce il Sistema europeo dei conti 2010 (c.d. “SEC 2010”). 

Di conseguenza, è evidente che, nella sistematica della Riforma 1.15 del PNRR, per amministrazioni pubbliche devono intendersi esclusivamente le unità istituzionali che rientrano nel settore “amministrazioni pubbliche” del SEC 2010 (Settore S13).  Le disposizioni del SEC 2010 sono alla base della definizione di ‘amministrazione pubblica', di competenza dell'Istat, ai fini della formazione dell'elenco delle amministrazioni pubbliche che l'Istat pubblica annualmente in base all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; di modo che, solo la rispondenza dei principi indicati nel SEC 2010 determina l'appartenenza o meno di una unità istituzionale al comparto delle ‘amministrazioni pubbliche' e quindi il suo inserimento nel predetto elenco.

In tale elenco, come è noto, gli Ordini professionali non risultano inseriti; dal che si deduce che gli Ordini professionali non rientrano nella definizione di ‘amministrazione pubblica' di competenza dell'Istat, che coincide con quella di cui al SEC 2010; e pertanto, di riflesso, non rientrano tra le ‘amministrazioni pubbliche' interessate dall'introduzione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale di cui alla Riforma 1.15 del PNRR (che coincidono, come detto, con le sole amministrazioni pubbliche che integrano la definizione di cui al SEC 2010). 

Fonte: Inf. CNDCEC 10 novembre 2025 n. 162

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- Dottore Commercialista, Revisore legale, Università degli studi di Salerno

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- Dottore Commercialista, Revisore legale, Università degli studi di Salerno

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