
martedì 11/11/2025 • 06:00
Dal 2024, le somme corrisposte per la costituzione coattiva di servitù a seguito di esproprio parziale di immobili sono tassate come redditi diversi. Ciò vale anche per le indennità riconosciute per asservimento di terreni per opere pubbliche (Risp. AE 7 novembre 2025 n. 289). Inoltre, con la Ris. AE 10 novembre 2025 n. 65, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il ruolo del concessionario tra pubblicità immobiliare e catasto.
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Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, il regime fiscale delle indennità percepite a seguito della costituzione di servitù coattiva per pubblica utilità ha subito importanti cambiamenti. L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 7 novembre 2025 n. 289, chiarisce che tali somme, comprese quelle relative a servitù imposte per esigenze di pubblica utilità, rientrano tra i “redditi diversi” ai sensi dell'art. 67 c. 1 lett. h) TUIR.
Negli ultimi anni, la disciplina fiscale applicabile a tali somme è stata oggetto di dibattito.
Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2024
Con la L. 213/2023, il legislatore ha profondamente innovato il regime dei “redditi diversi”, includendo espressamente tra questi i redditi derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento. La nuova formulazione dell'art. 67 c. 1 lett. h) TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha ampliato l'ambito oggettivo della tassazione, coinvolgendo anche le indennità percepite a seguito della costituzione di servitù coattive.
Risp. AE 7 novembre 2025 n. 289: costituzione di una servitù per linea elettrica
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