
lunedì 10/11/2025 • 06:00
Il MEF, con DM 7 novembre 2025, ha emanato le disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi della Global Minimum Tax, previsti dal D.Lgs. 209/2023, precisando gli elementi e le modalità di presentazione del Modello e del versamento della relativa imposta dovuta e la disciplina sanzionatoria applicabile in caso d'inadempimento.
Premessa
Nel contesto del recepimento della Direttiva UE 2022/2523 e delle regole OCSE (Pillar Two), l'Italia ha introdotto nuove disposizioni in materia d'imposta minima globale con il D.Lgs. 209/2023. Il DM 7 novembre 2025 del MEF rappresenta il tassello operativo fondamentale, disciplinando nel dettaglio il nuovo modello dichiarativo che interessa i gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni con entità localizzate in Italia.
Il Decreto, firmato dal Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, si colloca in un quadro normativo articolato, che richiama le fonti comunitarie e internazionali, dal pilastro OCSE alle direttive UE, fino alle norme tributarie italiane su dichiarazioni, accertamenti, riscossioni e sanzioni. Il testo, dopo aver richiamato la necessità di allinearsi alle direttive internazionali e alle sfide fiscali della digitalizzazione dell'economia, entra nel merito con un corposo articolato che definisce senza ambiguità tutti gli aspetti del nuovo adempimento dichiarativo.
Definizioni e ambito soggettivo: chi deve dichiarare
L'art. 1 del Decreto chiarisce le definizioni chiave: la “Dichiarazione Fiscale” è la dichiarazione annuale che va presentata all'Agenzia delle Entrate per l'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale. Sono inoltre precisati i riferimenti a Decreti precedenti, alle Regole OCSE, ai Regimi Semplificati ed Esclusivi, al concetto di Esercizio di Riferimento e alle modalità di interpretazione delle disposizioni.
Sotto il profilo soggettivo, il Decreto stabilisce che sono tenuti a presentare la dichiarazione, a partire dagli esercizi iniziati dal 31 dicembre 2023, tutti i soggetti appartenenti a gruppi che superano i requisiti dimensionali di cui all'art. 10 D.Lgs. 209/2023. Nel dettaglio, sono obbligati la controllante capogruppo italiana, la partecipante intermedia e la partecipante parzialmente posseduta localizzate in Italia, responsabili dell'imposta minima integrativa. Sono inoltre tenuti alla dichiarazione i soggetti responsabili dell'imposta minima suppletiva, nonché le imprese, le entità a controllo congiunto e le entità apolidi costituite in Italia responsabili dell'imposta minima nazionale.
Contenuto e struttura della dichiarazione
L'art. 3 stabilisce che la Dichiarazione Fiscale si compone di una sezione generale e di appositi prospetti, nei quali confluiscono tutte le informazioni e i dati necessari per determinare l'imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale. La sezione generale identifica il soggetto dichiarante e fornisce informazioni generali sul gruppo e sull'eventuale fruizione di regimi speciali.
I prospetti specifici sono distinti per imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale. Tali prospetti vanno comunque compilati anche se l'imposta dovuta risulti pari a zero, assicurando una piena trasparenza delle posizioni fiscali del gruppo. Nei prospetti vanno inoltre indicate le imprese o le entità per conto delle quali si agisce come responsabili dichiarativi e la ripartizione degli eventuali oneri fiscali tra le entità interessate.
Regole di compilazione e obblighi documentali
La determinazione dell'imposizione integrativa avviene sulla base della normativa italiana. Tutti gli importi vanno espressi in euro; qualora i dati originari siano in valuta diversa, è previsto l'obbligo di conversione sulla base del tasso di cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento. I soggetti obbligati sono chiamati a implementare misure organizzative e procedure in grado di garantire l'esattezza e la completezza delle informazioni.
Fondamentale, in ottica di compliance e risk management, l'obbligo di tenuta e conservazione della documentazione contabile ed extracontabile utilizzata per la compilazione della dichiarazione. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, fino a scadenza dei termini di accertamento tributario.
Termini e modalità di presentazione
La Dichiarazione Fiscale deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento. Per l'esercizio transitorio (ai sensi dell'art. 54, comma 1, D.Lgs. 209/2023), la scadenza è fissata al diciottesimo mese. Il Decreto stabilisce inoltre che la prima scadenza utile non potrà essere anteriore al 30 giugno 2026, consentendo così alle imprese di adeguare processi, sistemi e procedure.
È prevista la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive in caso di modifiche, sempre entro i termini sopra indicati. Il Modello ufficiale e le istruzioni saranno adottati con Provvedimento direttoriale entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto.
Versamento dell'imposta: tempistiche e modalità
Il pagamento delle imposte dovute (minima integrativa, suppletiva e nazionale) avviene in due rate: la prima, pari al 90% dell'imposta dovuta, va versata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio; la seconda, pari al restante 10%, entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione. Il versamento avviene in euro, senza possibilità di compensazione con altri crediti e i codici tributo verranno istituiti da apposita Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
Gestione delle eccedenze e dei rimborsi
Eventuali eccedenze di versamento possono essere compensate negli esercizi successivi o richieste a rimborso tramite la dichiarazione fiscale o, in casi specifici, con separata istanza all'Agenzia delle Entrate. Le modalità operative si allineano alle procedure già previste per imposte e tasse rimborsabili.
Disciplina sanzionatoria e primo periodo di esenzione
Il Decreto prevede un sistema di responsabilità solidale tra il soggetto dichiarante e le entità del gruppo per conto delle quali si agisce. Per i primi 3 esercizi di applicazione, non si applicano sanzioni in caso di violazioni salvo che per dolo o colpa grave, riconoscendo la complessità della fase di avvio e la necessità di un periodo di transizione. Successivamente, trovano applicazione le sanzioni ordinarie in materia di imposte sui redditi.
Prospettive e impatti per i gruppi italiani
L'introduzione del nuovo Modello dichiarativo per l'imposta minima globale impone ai gruppi italiani e multinazionali una profonda revisione dei processi amministrativi, contabili e fiscali. La compliance richiede una gestione accurata dei flussi informativi interni, una piena integrazione dei sistemi informativi e una formazione mirata delle funzioni preposte. La trasparenza e la tracciabilità delle informazioni rappresentano elementi centrali per evitare rischi sanzionatori e per consolidare la reputazione fiscale dell'impresa.
In prospettiva, la convergenza delle regole italiane a quelle OCSE ed europee riduce il rischio di doppia imposizione e favorisce una maggiore certezza del diritto. Tuttavia, la complessità degli adempimenti e la necessità di coordinamento tra normative, regimi speciali e opzioni richiede attenzione, pianificazione e aggiornamento costante.
Fonte: DM MEF 7 novembre 2025
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Maria Eugenia Palombo
- Associate Partner, KPMGRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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