
sabato 08/11/2025 • 06:00
Ai fini dell'esonero dalla garanzia per compensazioni IVA di gruppo, il biennio di attività per le società estere neo-identificate decorre dall'effettivo avvio di operatività in Italia. Chiariti anche i limiti temporali per integrare la dichiarazione annuale con visto di conformità e dichiarazione sostitutiva (Risp. AE 7 novembre 2025 n. 288).
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Con l'intento di offrire maggiore chiarezza agli operatori economici che gestiscono le proprie attività in regime di liquidazione IVA di gruppo, l'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 7 novembre 2025 n. 288, soffermandosi su aspetti cruciali quali l'esonero dalla presentazione della garanzia e le corrette modalità di compensazione delle eccedenze di credito IVA.
Il caso sottoposto all'Agenzia: un gruppo internazionale tra importazioni, stabile organizzazione e credito IVA
La società olandese istante, identificata ai fini IVA in Italia dall'11 novembre 2022 e operante nel commercio all'ingrosso, ha descritto la propria posizione strutturalmente creditoria nei confronti dell'IVA italiana. Dopo aver gestito le attività tramite una stabile organizzazione italiana (mai effettivamente operativa e chiusa nel 2022), la società ha optato per la liquidazione IVA di gruppo a partire da gennaio 2023 insieme alla controllata italiana. Nel corso del tempo, la società ha presentato sia dichiarazioni IVA a zero sia richieste di rimborso, alcune delle quali ammesse, altre confluite in dichiarazioni successive a causa di problematiche procedurali legate alla presenza della stabile organizzazione.
Le domande chiave poste dal contribuente
L'istante ha richiesto chiarimenti su quattro punti fondamentali:
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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