X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Traduzione
+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 7 min.

Con la sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025 la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sull'art. 19 dello Statuto dei lavoratori. In particolare, sulla legittimazione alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e, più in generale, l'equilibrio tra libertà sindacale, rappresentatività effettiva e criteri di accreditamento delle organizzazioni sindacali. Così facendo, la Corte ha completato un percorso iniziato oltre trent'anni fa, intervallato da una consultazione referendaria, e già scandito da diverse pronunce. Contesto e premesse del giudizio Già nel 1990 la Corte aveva affrontato il tema della legittimità delle agevolazioni concesse a rappresentanze sindacali aziendali non rientranti tra quelle individuate dall'art. 19, chiarendo che, tra gli scopi della norma, vi era anche quello volte a prevenire la proliferazione di sindacati di comodo. La Corte chiariva, in altri termini, che il datore di lavoro non può fungere da arbitro della rappresentanza, né attribuire, attraverso accordi individuali o pattuizioni di favore, diritti che l'ordinamento riserva ai sindacati realmente rappresentativi (Corte Cost. n. 30/1990). Dopo il referendum del 1995, che aveva abrogato la lettera a) dell'art. 19, limitando l'accesso alle RSA ai soli sindacati firmatari di contratti collettivi applicati in azienda, la Corte ha poi precisato che la mera adesione formale a un contratto negoziato da altre sigle non poteva ritenersi sufficiente per attribuire al sindacato non trattante il diritto di costituire RSA, dovendo tale prerogativa fondarsi su una partecipazione effettiva e sostanziale alla contrattazione di un contratto normativo idoneo a regolare in modo organico i rapporti di lavoro: a tal fine, veniva richiesta una partecipazione sostanziale alla contrattazione di un contratto normativo idoneo a regolare organicamente i rapporti di lavoro (Corte Cost. n. 244/1996). Si arriva poi alla sentenza n. 231/2013 (relativa al caso FIOM-Fiat), con cui la Corte costituzionale ha spostato l'attenzione dalla formalità della sottoscrizione alla concreta partecipazione del sindacato alla contrattazione e alla sua capacità effettiva di incidere sulle condizioni di lavoro. Il diritto di costituire RSA viene pertanto attribuito anche ai sindacati che, pur non avendo sottoscritto (per ragioni procedurali o strategiche) un contratto collettivo applicato in azienda, abbiano comunque partecipato attivamente alle trattative, esprimendo la loro forza rappresentativa e negoziale. La pronuncia in commento si inserisce su questa scia, affrontando il problema rimasto aperto: cosa accade quando un sindacato rappresentativo viene deliberatamente escluso (vuoi per scelta dell'organizzazione datoriale, vuoi per ostracismo delle altre sigle) dal confronto negoziale? Dal criterio della trattativa a quello della rappresentatività comparata Proprio a fronte di questi casi, la Corte rileva i limiti del tradizionale criterio basato, da un lato, sulla necessaria partecipazione alla stipula del contratto collettivo e, dall'altro, sulla effettiva sottoscrizione degli accordi. Secondo la Corte, infatti, i criteri di accreditamento previsti dall'attuale formulazione dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori (come riscritto dalla stessa Consulta) rischierebbero di trasformarsi in un potenziale mezzo di esclusione ed abuso a danno di sigle sindacali effettivamente rappresentative, pur non firmatarie del contratto applicato o escluse dal tavolo negoziale. La sentenza lo afferma in modo esplicito: “Il rischio, appena segnalato, che il criterio della trattativa da mezzo di selezione diventi espediente finalizzato all'esclusione può manifestarsi [...] non solo perché si nega formalmente l'accesso al tavolo negoziale a un sindacato pur altamente rappresentativo, ma anche perché gli si oppone una piattaforma inaccettabile e non negoziabile, ovvero si rifiuta l'apertura delle trattative con qualunque sigla; nel qual ultimo caso la lesione non viene inferta a una specifica associazione dei lavoratori, ma a tutte complessivamente, attraverso la compromissione dell'istituto della RSA.” Il Tribunale di Modena, nel sollevare la questione, aveva segnalato l'esigenza di superare l'impianto dell'art. 19 che subordinava la rappresentanza sindacale alla mera sottoscrizione del contratto collettivo, proponendo due possibili criteri alternativi: quello della rappresentatività “maggioritaria”, basato sul numero degli iscritti o dei consensi; quello della rappresentatività “significativa”, fondato su un radicamento comunque rilevante, ancorché non maggioritario. La Corte esclude entrambe le ipotesi, preferendo invece fare riferimento alla rappresentatività “comparativa”, oggi consolidata nell'ordinamento, che sarebbe in grado di offrire un parametro oggettivo e verificabile, coerente con la logica pluralistica del sistema sindacale. In questa prospettiva, nonostante la latitanza del legislatore (che mai si è fatto carico di dirimere fino in fondo l'annoso problema della misurazione della rappresentanza), la Corte compie un passaggio concettuale di rilievo: sposta l'asse dal criterio negoziale a quello oggettivo, fondato su dati misurabili e su un riconoscimento pubblico della forza rappresentativa del sindacato. Implicazioni pratiche, sindacati autonomi e rinvio al legislatore L'effetto immediato della sentenza è quello di estendere la possibilità di costituire RSA ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, anche se non firmatari del contratto applicato o non ammessi alle trattative: ogni riferimento ai sindacati autonomi (spesso esclusi dalle trattative non tanto per ragioni strategiche riferibili alle organizzazioni datoriali quanto, piuttosto, per avversità delle sigle confederali), appare puramente casuale! La decisione, tuttavia, si presenta come frutto di un curioso equilibrio: da un lato la Corte insiste nel dire di non voler “riscrivere” l'art. 19, quasi a scusarsi di fronte al rischio di scardinare faticosi equilibri raggiunti dopo decenni; dall'altro, nei fatti, definisce nuovi criteri di accesso alle RSA, stabilendo nuovi assetti e regole su cui, molto probabilmente, il legislatore non avrà né la volontà né la forza di intervenire. Nella realtà, il compito di decifrare il rebus della rappresentatività dei sindacati viene lasciato agli interpreti e ai giudici, che dovranno districarsi in un ampio coacervo di criteri letterali, indicazioni ermeneutiche della Corte, regole e convenzioni desumibili da sistemi di relazioni industriali spesso anche molto consolidati.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Lavoro DALLA CORTE COSTITUZIONALE

RSA: parzialmente illegittima la norma che ne regola la costituzione

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2025 n. 156, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.19, c. 1, L. 300/70, nella parte in cui non prevede c..

a cura di

redazione Memento

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Servizio riservato agli abbonati.

Sei già abbonato? Accedi.
Per fruire di tutti i servizi e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia!

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”