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Premessa Dal 2025, il riporto delle perdite fiscali nelle fusioni è consentito solo se la società incorporata supera il test di vitalità e il valore economico del patrimonio netto, attestato da perizia giurata, è sufficiente a coprire le posizioni fiscali riportate. La disciplina si applica anche alle perdite pregresse e introduce nuovi obblighi documentali per tutte le società coinvolte. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 3 novembre 2025 n. 278. Operazione di fusione e contesto internazionale Al centro della disciplina si trova l'operazione di fusione per incorporazione di ALFA S.p.A. nella società ETA S.p.A., entrambe parte del Gruppo GAMMA, una realtà con presenza in oltre 80 Paesi sia europei che extraeuropei. La strategia dell'acquisizione e successiva fusione mira a rafforzare il posizionamento in mercati chiave come Italia e Spagna, dopo una valutazione dettagliata attraverso due diligence, analisi di ricavi, EBIT, normative antitrust e sinergie industriali. Dopo l'acquisizione della società ALFA (già DELTA S.p.A.), la società capogruppo ha sostenuto la controllata con un finanziamento e ha provveduto a un'integrazione strutturale del business. L'operazione di fusione, partita a maggio 2024 con l'approvazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione e conclusa a settembre con effetti giuridici dal 1° ottobre e contabili retrodatati al 1° gennaio, rappresenta un tipico esempio di riorganizzazione aziendale volta a massimizzare l'efficienza e la competitività del gruppo. Perdite fiscali e posizioni soggettive Alla vigilia della fusione, ALFA S.p.A. presentava perdite fiscali riportabili, eccedenze di interessi passivi e ACE per un importo rilevante, oltre a ulteriori posizioni soggettive riferite a periodi intermedi. Il tema cruciale per le società coinvolte riguarda proprio il riporto di queste posizioni fiscali in capo all'incorporante, uno degli snodi più delicati delle operazioni di fusione ai fini fiscali. Test di vitalità e patrimonio netto Secondo il nuovo quadro normativo, per ottenere il riporto integrale delle perdite e degli altri tax asset, la società incorporata deve superare due test fondamentali: il test di vitalità e il test del patrimonio netto. Il primo prevede che, sia nell'esercizio precedente che nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di efficacia della fusione, i ricavi e le spese per lavoro dipendente siano superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti. Un criterio pensato per evitare il cosiddetto “commercio di bare fiscali”, ovvero la compensazione di perdite fittizie con utili reali grazie a fusioni prive di reale sostanza economica. Il secondo, il test del patrimonio netto, è la vera novità della riforma: il limite quantitativo non è più rappresentato solo dal patrimonio netto contabile, ma dal suo valore economico. Questo valore deve essere certificato da una relazione giurata di stima redatta da un esperto indipendente tra quelli previsti dalla normativa (art. 2409-bis c.c.). La centralità della perizia giurata Dal 2025, il riporto delle perdite fiscali eccedenti il patrimonio netto contabile sarà possibile solo se il valore economico del patrimonio netto, come determinato dalla perizia giurata, risulta sufficiente a coprire l'ammontare dei tax asset che si intende riportare. In assenza di perizia, il riporto sarà limitato al solo patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio, rettificato per i conferimenti e i versamenti degli ultimi 24 mesi, esclusi quelli obbligatori per legge da parte dello Stato o di altri Enti pubblici. Questa riforma si basa sull'esigenza di collegare la capacità di generare reddito futuro - e quindi la reale prospettiva di utilizzo delle perdite fiscali - a un valore patrimoniale effettivo e non più solo contabile. Il Legislatore ha infatti riconosciuto che il solo patrimonio netto contabile non rappresenta accuratamente la capacità di una società di produrre redditi imponibili, rendendo necessario un parametro più aderente alla realtà aziendale. Implicazioni operative per le aziende Per le società che intendono fondersi o acquisire altre realtà, la nuova normativa implica un'attenta valutazione ex ante della struttura patrimoniale e della vitalità economica della società da incorporare. Diventa essenziale predisporre una documentazione dettagliata che attesti il superamento dei test di vitalità e l'effettivo valore economico del patrimonio netto, affidandosi a professionisti accreditati per la redazione della perizia giurata di stima. Inoltre, il Legislatore ha previsto che, per operazioni infragruppo, i limiti e le condizioni al riporto delle perdite possono essere esclusi, ma solo per posizioni fiscali maturate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024. Per le perdite maturate fino al 2023, restano valide le precedenti regole e i limiti quantitativi. Nel nuovo scenario, la pianificazione fiscale delle operazioni di fusione societaria richiede una strategia più articolata e multidisciplinare. Gli operatori dovranno: valutare con precisione la situazione patrimoniale e fiscale delle società coinvolte; predisporre una relazione giurata di stima per massimizzare il riporto delle perdite; dimostrare la sussistenza della vitalità economica per tutto il periodo rilevante; gestire con attenzione i conferimenti e i versamenti negli ultimi 24 mesi, con un'accurata ricostruzione contabile; considerare le diverse regole per perdite maturate prima e dopo il 2024, soprattutto nelle operazioni infragruppo. Una delle condizioni fondamentali per evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria riguarda la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali alla base dell'operazione di fusione. Le aziende devono essere in grado di dimostrare che la fusione risponda a reali esigenze di riorganizzazione, crescita, sinergie industriali o altre motivazioni economiche e non rappresenti un mero strumento per sfruttare posizioni fiscali favorevoli. Fonte: Risp. AE 3 novembre 2025 n. 278

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di

Marco Nessi

- Dottore Commercialista e Revisore Legale

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